Art. 44 c.c.Trasferimento della residenza e del domicilio

[1]Il trasferimento della residenza non puo' essere opposto ai terzi di buona fede, se non e' stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

[2]Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si e' fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e' stato denunciato il trasferimento della residenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art44 · fonte su Normattiva