Art. 469 c.c.
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
[1]La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
[2]La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicita' di stirpe.
[3]Quando vi e' rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
[4]Se uno stipite ha prodotto piu' rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva