Art. 474 c.c. — Modi di accettazione
L'accettazione puo' essere espressa o tacita.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'accettazione puo' essere espressa o tacita.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - ESTENSIONE Successioni mortis causa - Rinuncia all'eredità da parte di un chiamato e convenzione tra i chiamati della medesima eredità - Efficacia della rinuncia nei rapporti interni - Condizioni - Fondamento. 67 <!-- pag. 68 --> · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE In genere.
In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.
Riguarda ancheart. 459 Codice civileart. 470 Codice civileart. 519 Codice civileart. 521 Codice civile
Precedenti: 351784-01
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Accettazione tacita dell’eredità del rappresentante - Ammissibilità - Effetti - Successiva rinuncia all’eredità da parte del rappresentato - Efficacia - Esclusione - Fattispecie. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - IN GENERE In genere.
L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).
Riguarda ancheart. 476 Codice civileart. 477 Codice civileart. 1388 Codice civileart. 519 Codice civileart. 525 Codice civile
Precedenti: 372533-01, 643674-01, 658738-01, 362457-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.
Rv. 676532-01
L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).
Rv. 674850-01
Collegamenti
Art. 476 — Accettazione tacita
L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.…
Art. 475 — Accettazione espressa
L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti e' nulla…
Art. 155 — Accettazione della remissione
… produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di accettare la remissione. La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno…
Art. 152 — Remissione della querela
… La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela. Vi e' altresi' remissione tacita: 1) …
Art. 329 — Acquiescenza totale o parziale
… di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'. L'impugnazione parziale importa acquiescenza…
Art. 215 — Riconoscimento tacito della scrittura privata
… istruttore puo' concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Posto nell'art. 17 il principio che le persone giuridiche non possono accettare nè eredità nè donazioni senza l'autorizzazione governativa, mi sono limitato in sede di coordinamento (art. 473) ad enunziare la norma che l'accettazione dell'eredità da parte di esse deve farsi col beneficio d'inventario.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 236
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art474 · fonte su Normattiva