Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Giudicato interno - Questione non interessata da statuizione anche implicita o necessariamente presupposta - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di giudicato interno, la parte vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale su una questione che, nella sentenza di primo grado, non sia stata oggetto di statuizione, anche implicita o necessariamente presupposta, essendo sufficiente la mera reiterazione della relativa deduzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la sentenza d'appello che, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto violati, da parte di una struttura sanitaria, gli obblighi informativi inerenti al rischio di una gestione tempestiva delle urgenze ostetriche, aveva ritenuto che, al fine di veicolare la deduzione dell'omessa informazione relativa anche alla metodica di parto prescelta, la paziente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, anziché limitarsi alla relativa riproposizione).
Cass. civ. n. 34240/2025Sez. 3Rv. 677269-01
Riguarda ancheart. 333 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civile
Precedenti: 673072-01, 662691-01, 675787-01, 639281-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Omessa liquidazione delle spese di primo grado - Appello sul merito della domanda - Accoglimento - Liquidazione officiosa delle spese di primo grado - Esclusione - Fondamento.
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Cass. civ. n. 33669/2025Sez. 3Rv. 677137-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 648466-01, 673210-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza dichiarativa di incompetenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Acquiescenza tacita - Esclusione - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.
La riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, quando sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza, non integra acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla suddetta statuizione né rende inammissibile l'impugnazione successivamente proposta (nella specie, l'appello avverso la sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace), trattandosi di iniziativa rispondente ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 32088/2025Sez. 3Rv. 677193-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 50 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 647303-01, 543310-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare 142 <!-- pag. 143 --> espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).
Cass. civ. n. 31547/2025Sez. LRv. 677191-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 660293-01, 670083-01, 675787-01, 660855-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cognizione circoscritta alle questioni prospettate - Sussistenza - Limiti - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO In genere.
In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).
Cass. civ. n. 29782/2025Sez. 1Rv. 677115-01
Riguarda ancheart. 339 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civile
Precedenti: 673072-01, 556098-01, 645991-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Ricorso incidentale - Assorbimento - Passaggio in giudicato del capo autonomo della sentenza impugnato - Esclusione – Conseguenze - Devoluzione al giudice del rinvio - Condizioni. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Cass. civ. n. 28968/2025Sez. 3Rv. 676996-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civileart. 371 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civile
Precedenti: 591110-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Eccezione di inammissibilità della domanda - Espresso rigetto da parte della sentenza di primo grado che abbia rigettato nel merito la domanda - Riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione - Appello incidentale - Necessità - Fattispecie.
In caso di espresso rigetto, da parte della sentenza di primo grado, dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda poi respinta nel merito, la parte appellata, che intenda ribadire tale eccezione, ha l'onere di proporre gravame incidentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che si era pronunciata sull'eccezione relativa al divieto di cumulo delle azioni ex artt. 141 e 144 c.ass., nonostante la compagnia assicuratrice del responsabile civile avesse omesso di proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado che l'aveva disattesa, limitandosi a riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c.).
Cass. civ. n. 24840/2025Sez. 3Rv. 676280-01
Riguarda ancheart. 346 Codice di procedura civile
Precedenti: 644305-01, 648680-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, 32 <!-- pag. 33 --> indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Cass. civ. n. 24172/2025Sez. URv. 675787-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civile
Precedenti: 660906-01, 657592-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Opposizione allo stato passivo proposta dal creditore - Mancata impugnazione del curatore o di altro creditore - Divieto di reformatio in peius - Fondamento.
In tema di opposizione allo stato passivo, è vietata al giudice dell'opposizione la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza dell'impugnazione da parte del curatore del fallimento o di un altro creditore, 94 <!-- pag. 95 --> eventualmente incidentale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, l.fall., attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale vale il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno formatosi sulle parti della decisione non oggetto di impugnazione.
Cass. civ. n. 22924/2025Sez. 1Rv. 675969-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 665117-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Principio di diritto - Conformazione del giudice di rinvio - Poteri della Cassazione - Interpretazione della sentenza rescindente - Criteri - Riferimento all'oggetto della domanda e alla questione decisa - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).
Cass. civ. n. 20536/2025Sez. 2Rv. 675531-02
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 647417-01
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Litisconsorzio facoltativo - Sentenza formalmente unica - Capo autonomo non impugnato - Presupposto logico di altro capo impugnato - Riforma del primo - Esclusione - Fattispecie.
Se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi (nella specie progettista dei lavori ed imprese incaricate delle loro realizzazione), il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo.
Cass. civ. n. 18765/2025Sez. 2Rv. 675998-03
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 103 Codice di procedura civile
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE Divieto di reformatio in peius - Contenuto - Reiezione del gravame principale - Possibilità per l’appellato di giovarsene in assenza di appello incidentale - Esclusione - Fattispecie.
Il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'appello che, in assenza di impugnazione incidentale, aveva 120 <!-- pag. 121 --> rinnovato la decisione per intero, modificando in peius la posizione del direttore dei lavori in ordine a voci di danno liquidate dal Tribunale in misura inferiore o non liquidate affatto).
Cass. civ. n. 18765/2025Sez. 2Rv. 675998-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civile
Precedenti: 659565-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Domanda del locatore di risoluzione del contratto ad uso abitativo - Rigetto - Riconvenzionale di accertamento dell'uso non abitativo - Omessa pronuncia - Accoglimento dell'impugnazione sulla minuspetizione - Giudicato implicito sulla qualificazione del contratto - Esclusione - Conseguenze - Interesse del conduttore ad impugnare la statuizione sulla risoluzione - Insussistenza - Fondamento. · LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. · LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.
Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.
Cass. civ. n. 18538/2025Sez. 3Rv. 675394-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1456 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 101 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civilee altri 3
Precedenti: 673072-01, 642706-01, 667614-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Eccezione riconvenzionale - Erronea declaratoria di inammissibilità in rito - Perdita della "potestas iudicandi" - Successiva statuizione anche sul merito - Mera argomentazione ad abundantiam - Sussistenza.
L'erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un'eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua "potestas iudicandi", con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori.
Cass. civ. n. 10240/2025Sez. 1Rv. 674289-02
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 673254-01, 595555-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Impugnazione contro uno o alcuni capi della sentenza - Consumazione del diritto limitatamente ai capi non impugnati - Esclusione - Condizioni - Impugnazione incidentale della controparte relativamente a detti capi - Proposizione di ricorso incidentale avverso i medesimi capi - Ammissibilità - Fondamento.
La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale; non può trovare applicazione, invece, nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.
Cass. civ. n. 8499/2025Sez. 3Rv. 674342-01
Riguarda ancheart. 333 Codice di procedura civile
Precedenti: 569781-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).