Art. 480 c.c. — Prescrizione
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[1]Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni.
[2]Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
[3]Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e' stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e' venuto meno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva