Sentenza n. 191/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480 cod. civ.
(Accettazione dell'eredità - Prescrizione), promosso con ordinanza
emessa il 18 maggio 1976 dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel
procedimento civile vertente tra Caparra Francesco ed altri e Romeo
Domenico ed altri iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 1976.
Visti gli atti di costituzione di Caparra Francesco ed altri e di
Caparra Domenico (già Romeo Domenico) ed altri e l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella pubblica udienza dell'11 gennaio 1983 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Vincenzo Mazzei per Caparra Francesco ed altri, l'avv.
Domenico Ambrosio per Caparra Domenico ed altri e l'avvocato dello
Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del giudizio d'appello avverso una sentenza emessa
dal Tribunale di Crotone - che aveva, tra l'altro, rigettato la domanda
in petizione d'eredità proposta da Romeo Domenico, Carmine Benedetto e
Fortunato nei confronti dei germani Caparra per difetto della qualità
di eredi legittimi dei primi, non essendo stato ancora accertato il
loro rapporto di filiazione naturale col de cuius Caparra Salvatore,
deceduto il 15 febbraio 1952 - la Corte d'Appello di Catanzaro -
considerato che nelle more dell'appello era passata in giudicato la
sentenza con la quale era stato dichiarato che gli attori erano figli
naturali di Caparra Salvatore, ma che erano trascorsi più di dieci
anni dalla data d'apertura della successione - ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 480 cod. civ., in riferimento
all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che per i figli
naturali il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità
decorra dal giorno della dichiarazione giudiziale di paternità
anziché da quello dell'apertura della successione.
2. - Premesso che le due deroghe contemplate dal secondo e dal
terzo comma della disposizione impugnata per gli istituiti sotto
condizione e per i chiamati ulteriori (nei confronti dei quali il
termine di prescrizione decennale decorre rispettivamente dal giorno in
cui si è avverata la condizione o è venuto meno l'acquisto ereditario
dei precedenti chiamati) sono insuscettibili, per il loro carattere
eccezionale, di applicazione analogica o d'interpretazione estensiva,
il giudice a quo osserva che neppure può nella specie ritenersi
applicabile la norma di cui all'art. 2935 cod. civ. - che prevede la
decorrenza della prescrizione "dal giorno in cui il diritto può essere
fatto valere" -, stante la portata generale del principio, valido solo
quando manchino espresse e difformi statuizioni normative che fissino
una diversa decorrenza del termine prescrizionale in determinate
materie; statuizioni che, in subjecta materia, sono appunto quelle
concernenti gli istituiti sotto condizione e i chiamati ulteriori,
talché deve ritenersi esclusa ogni possibilità d'interferenza della
generale disposizione indicata.
Estranee al problema della decorrenza del termine fissato per la
accettazione dell'eredità devono poi ritenersi, continua l'ordinanza,
le disposizioni di cui all'art. 715 cod. civ. (che solo vieta la
divisione in pendenza del giudizio sulla filiazione naturale di colui
che, in caso di esito favorevole del giudizio stesso, sarebbe chiamato
a succedere) ed alla legge n. 1047 del 1971 (che s'è limitata a
restituire in termini per due anni, a decorrere dalla data di entrata
in vigore, i nati prima del 1 luglio 1939 in ordine all'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità), le quali non hanno inciso
sulla disciplina dettata dall'art. 480 cod. civ. Ad analoghe
conclusioni dovrebbe infine pervenirsi per quel che concerne gli artt.
230 e 232 della l. 19 maggio 1975, n. 151 (nuovo diritto di famiglia)
che, pur conferendo efficacia retroattiva alla nuova disciplina sul
riconoscimento e sulla dichiarazione di filiazione naturale, non
incidono tuttavia sulla decorrenza del termine di prescrizione posto
dalla disposizione impugnata.
Alla stregua di siffatta interpretazione delle norme citate, alla
Corte d'appello di Catanzaro non par dubbio che la decorrenza del
termine di prescrizione dal giorno dell'apertura della successione
anche nei confronti dei figli naturali non ancora giudizialmente
dichiarati tali e, quindi, non in condizioni di poter esercitare il
diritto di accettare l'eredità, contrasti col principio di
ragionevolezza ed integri una disparità di trattamento in relazione a
quanto previsto per le altre due categorie di soggetti contemplate dal
secondo e terzo comma dello stesso art. 480 cod. civ., essendo a tutti
comune l'esigenza logica di far coincidere il dies a quo del termine di
prescrizione "con quello in cui si acquista la qualità di chiamati e
diventa in conseguenza giuridicamente possibile l'accettazione".
D'altro canto, non sembra al giudice a quo che possa condividersi
la tesi secondo la quale "la disuguaglianza non discenderebbe dall'art.
480, bensì dalla negligenza dei vocati, che si determinano ad
esercitare il diritto di accettazione molti anni dopo che la
Costituzione avrebbe consentito di conseguire lo status di figli
naturali". E ciò, sia perché il ritardo con cui può intervenire la
dichiarazione non è sempre collegabile all'inerzia degli interessati,
ma ben può dipendere da fattori indipendenti dalla loro volontà, sia
perché ai nati anteriormente al 1 luglio 1939 non può certo
imputarsi di non aver tempestivamente rilevato l'illegittimità
costituzionale (dichiarata con sent. n. 7 del 1963) dell'art. 123,
primo e secondo comma, disp. att. cod. civ., il quale nella specie
rendeva improponibile l'azione.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, e si sono
costituite entrambe le parti private.
4. - In atto d'intervento l'Avvocatura, dopo aver preliminarmente
rilevato che, nonostante taluni dissensi espressi dalla dottrina, la
giurisprudenza pacificamente ritiene che il termine fissato nell'art.
480 sia di prescrizione e non di decadenza, nega che la limitata
applicazione che in effetti deve riconoscersi in materia alla norma
generale di cui all'art. 2935 c.c. comporti l'ineluttabile verificarsi
della prescrizione col decorso del termine di dieci anni dall'apertura
della successione, con le sole eccezioni poste dal secondo e terzo
comma della norma denunziata.
Sicuramente, ad esempio, il termine non corre contro il nascituro
non concepito ed il concepito non ancora nato, ed è sospeso per le
cause attinenti alla condizione del titolare di cui all'art. 2942 c.c.
E se l'interruzione della prescrizione viene solitamente esclusa, ciò
dipende non già dall'inconcepibilità teorica dell'interruzione,
bensì dalla considerazione che l'atto potenzialmente interruttivo si
risolverebbe in realtà in un'accettazione tacita ex art. 476 c.c.;
onde in tutti i casi in cui non fosse possibile l'accettazione tacita
ben potrebbe farsi luogo ad interruzione. Alla stregua di tali
considerazioni, l'atto giudiziale diretto al riconoscimento della
qualità di erede (nella specie, la domanda d'accertamento della
paternità) potrebbe considerarsi come equipollente dell'accettazione
(o come sospensivo) o interruttivo della prescrizione. D'altro canto,
l'art. 715 c.c. prevede espressamente l'ipotesi che tra i chiamati
all'eredità vi siano soggetti che temporaneamente non possono
esercitare il diritto; e se è innegabile che la norma concerne la
divisione, essa tuttavia "giova ad interpretare l'art. 480 c.c. nel
senso che il termine di prescrizione ammette nelle stesse situazioni la
conservazione del diritto di accettare l'eredità, necessariamente
preliminare alla divisione". Inoltre, la possibilità che in
situazioni assimilabili a quella in esame l'accettazione venga espressa
subordinatamente all'avverarsi dell'evento che, con efficacia ex tunc,
la perfeziona - come accade per le persone giuridiche non ancora
riconosciute, che possono dichiarare di accettare l'eredità attraverso
l'organo che provvisoriamente ne ha l'amministrazione, subordinatamente
al futuro riconoscimento ed alla futura autorizzazione ad accettare
(artt. 17, 473 e 600 cod. civ.), che pur possono intervenire dopo la
scadenza del decennio dall'apertura della successione - potrebbe
consentire di ritenere che l'accettazione possa essere espressa
subordinatamente al futuro acquisto della qualità di chiamato a
succedere.
In definitiva sussisterebbero molteplici alternative ermeneutiche
per ritenere tutelata dall'ordinamento la posizione del figlio naturale
la cui filiazione sia in corso di riconoscimento, talché non si
porrebbe il problema della legittimità costituzionale dell'art. 480
c.c.
Ma, continua l'Avvocatura, quand'anche fossero esatte le premesse
da cui muove l'ordinanza di rinvio, la questione sarebbe comunque
infondata. Invero, le situazioni degli istituiti sotto condizione e dei
chiamati ulteriori, assunte dal giudice a quo come parametro
comparativo dell'addotta, ingiustificata disparità di trattamento,
presentano caratteristiche non assimilabili a quella del figlio la cui
filiazione naturale non sia stata ancora giudizialmente dichiarata,
essendo la condizione un evento sottratto alla disponibilità degli
interessati (mentre l'iniziativa per la dichiarazione di paternità è
in potere della parte) ed i chiamati ulteriori ricevendo tutela solo in
quanto l'accettazione dei precedenti - che essi hanno l'onere di
sollecitare con l'actio interrogatoria di cui all'art 481 c.c. - abbia
successivamente perduto effetto. Non potrebbe quindi consentirsi di
travolgere una norma posta a tutela della certezza del diritto sulla
base di un raffronto fra situazioni assai diverse, anche se ciascuna
meritevole di considerazione in via autonoma.
Infine, si conclude in atto d'intervento, se deve convenirsi che la
situazione in esame è estranea all'ambito direttamente applicativo
della l. 23 novembre 1971, n. 1047, deve anche rilevarsi "che gli
effetti della dichiarazione di paternità così ottenibile si
ripercuotono sicuramente sul diritto successorio, sì che le pretese
che possono farsi valere devono trovare la loro regolamentazione nella
legge vigente indipendentemente da una pronuncia sulla legittimità
costituzionale dell'art. 480 c.c.".
5. - La difesa dei germani Caparra, originari convenuti, ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione, siccome
per la prima volta sollevata in comparsa conclusionale, in manifesta
violazione degli artt. 190 e 359 c.p.c., che non consentono che le
comparse successive alla rimessione della causa al collegio contengano
conclusioni diverse da quelle fissate dinanzi all'istruttore. Del
resto, l'art. 24 della l. 11 marzo 1953, n. 87, nel consentire che
l'eccezione di incostituzionalità sia sollevata in ogni grado di
giudizio, afferma pure che l'eccezione respinta in un grado di
giudizio, deve essere riproposta "all'inizio di ogni grado" ulteriore,
così ammonendo che vanno rispettate le regole del contraddittorio; il
che, nella specie, non sarebbe avvenuto.
Né varrebbe obiettare che la questione può essere sollevata dal
giudice anche d'ufficio, giacché l'art. 183 c.p.c., facendo obbligo
all'istruttore di indicare alle parti le questioni, rilevabili
d'ufficio, delle quali ritenga opportuna la trattazione, preclude
l'esercizio di tale potere da parte del collegio senza indicazione alle
parti.
Nel merito si assume l'infondatezza della questione. Anzitutto, si
osserva in memoria, esulerebbe dai poteri della Corte - e costituisce,
invece, prerogativa del legislatore ordinario - quello di creare una
nuova norma, stabilendo una terza eccezione alla regola generale
fissata dall'art. 480 c.c. In secondo luogo la posizione di coloro che
vengono giudizialmente dichiarati figli naturali del de cuius sarebbe
diversa da quella degli istituiti condizionali e dei vocati successivi,
nel primo caso difettando lo status di figlio naturale al momento
dell'apertura della successione, e, quindi, lo stesso nucleo
costitutivo della fattispecie della vocazione ereditaria, mentre negli
altri casi ne è solo procrastinata la efficacia.
Si conclude, quindi, "gradatamente, per l'irrilevanza, la
inammissibilità e l'infondatezza della proposta questione".
6. - La difesa degli originari attori, premesso che la prescrizione
postula l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e che
l'inerzia in tanto sussiste in quanto sia attuale il diritto, che nella
specie sorge con l'acquisizione dello status di figlio naturale,
rimette alla Corte costituzionale l'alternativa fra una pronunzia
correttiva dell'interpretazione posta a fondamento dell'ordinanza di
rinvio e la dichiarazione d'incostituzionalità.
Quel che alla difesa par certo è che agli attori non sia
ascrivibile alcuna inerzia colpevole neppure nella richiesta di
dichiarazione giudiziale della paternità, posto che prima della l. n.
1047 del 1971 la normativa vigente la vietava. E non potrebbe certo
sostenersi che, essendo stata quella normativa dichiarata
successivamente incostituzionale, gli interessati non avrebbero dovuto
omettere di rilevarne l'incostituzionalità, istando per la
dichiarazione giudiziale della paternità sin dall'entrata in vigore
della Costituzione. Anzitutto, invero, il contrasto dell'art. 123,
disp. trans. cod. civ., non era facilmente rilevabile; in secondo luogo
non esiste nella Carta una norma precettiva che imponga la
disapplicazione di una disposizione non ancora dichiarata
costituzionalmente illegittima.
Nel merito, una disparità di trattamento tra figli naturali
riconosciuti (come i convenuti) o dichiarati (come gli attori) sarebbe
stata respinta dalla stessa Corte con sent. n. 79 del 1969; mentre
l'addurre l'esigenza della "certezza del diritto" sotto l'aspetto
patrimoniale per suffragare l'intangibilità della norma, pare in
contrasto con la nuova legislazione sul diritto di famiglia, laddove
sono stati aboliti i limiti temporali alla ricerca giudiziale della
paternità.
Sembra in definitiva inammissibile che si tolleri una così marcata
disparità di trattamento fra chi, essendo stato riconosciuto prima
della morte del de cuius, abbia potuto ereditare ope legis, e chi,
avendo acquisito lo stesso status di figlio naturale solo in esito al
passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità, si
veda precluso il diritto di accettare per il già avvenuto decorso del
termine di prescrizione. Considerato in diritto :
1. - Devono anzitutto dichiararsi inammissibili, sia la
costituzione dinanzi a questa Corte dei fratelli Caparra (già Romeo)
Domenico, Carmine Benedetto e Fortunato, perché fuori termine - non
avendo pregio la motivazione, eccepita in udienza dal difensore, avv.
Domenico Ambrosio, della tardiva diffusione in loco della Gazzetta
Ufficiale -, sia l'intervento in questa sede di Caparra Antonietta
(già Maiorano), anch'essa figlia naturale del defunto Caparra
Salvatore, perché la predetta non era parte nel giudizio a quo, e
pertanto non ha legittimazione ad intervenire; tenuto conto che le
questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate,
anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, non ha parimenti
pregio l'eccezione di inammissibilità della questione de qua siccome
sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione di irrilevanza, formulata
dinanzi a questa Corte nella memoria del 29 dicembre 1982 dall'avv.
Vincenzo Mazzei, difensore dei fratelli Caparra, ed ulteriormente
svolta all'udienza. Secondo la suddetta difesa, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c., sollevata dalla Corte
di Catanzaro, sarebbe manifestamente irrilevante: essendo stata,
infatti, eccepita l'usucapione decennale, il giudice a quo avrebbe
dovuto pronunciarsi con sentenza su tale eccezione, che, stante il suo
carattere assorbente, avrebbe consentito, se riconosciuta fondata, di
decidere la lite indipendentemente da ogni questione di legittimità
costituzionale. Senonché questa Corte deve al riguardo limitarsi a
prendere atto che nell'ordinanza di rinvio la suddetta eccezione
risulta esplicitamente disattesa, e con la motivazione della carenza di
un titolo astrattamente idoneo a trasferire il dominio; un sindacato su
tal punto non rientra nella competenza del giudice delle leggi.
2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
Corte d'appello di Catanzaro con ordinanza emessa il 18 maggio 1976
(r.o. 636/1976) consiste nell'assunto che l'art. 480 c.c., dopo avere
stabilito in via generale che "il diritto di accettare l'eredità si
prescrive in dieci anni" e che tale "termine decorre dal giorno
dell'apertura della successione", preveda due sole eccezioni: quella
dell'istituzione condizionale, in cui il termine decorre "dal giorno in
cui si verifica la condizione", e quella dei "chiamati ulteriori", per
i quali "il termine non corre... se vi è stata accettazione da parte
di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è
venuto meno". Il giudice a quo lamenta che un'analoga eccezione non sia
prevista anche per i soggetti che siano stati dichiarati figli naturali
del de cuius con sentenza passata in giudicato posteriormente al
decorso del termine decennale di prescrizione, benché si trovassero,
"al pari degli istituiti sub conditione e dei chiamati ulteriori, nella
posizione di non 'vocati ' e, come tali, nell'impossibilità" di
esercitare il diritto di accettare l'eredità entro il decennio
dall'apertura della successione. Rilevando pertanto tra i due casi
eccettivi previsti, da un lato, e quello non previsto, dall'altro lato,
"una disciplina normativa differenziata quanto alla decorrenza del
termine di prescrizione" e, quindi, la violazione del principio
d'eguaglianza (art. 3 Cost.), denunzia l'illegittimità costituzionale
dell'art. 480 c.c. "nella parte in cui non si prevede per i figli
naturali la decorrenza del termine di prescrizione del diritto di
accettare l'eredità paterna dal giorno della dichiarazione giudiziale
di paternità".
3. - Ai fini della più chiara impostazione del problema, giova
tener presente la vicenda giudiziaria da cui ha tratto origine la
questione in oggetto, la quale, benché particolarmente annosa e
tormentata, si lascia tuttavia agevolmente compendiare: nel 1952,
decedeva in Ciro' tale Caparra Salvatore, nel possesso dei cui beni si
immettevano i quattro figli che il de cuius aveva riconosciuto. Nel
1965 - e perciò, tredici anni dopo il decesso del summenzionato
Caparra Salvatore, e due anni dopo la sentenza di questa Corte n. 7 del
1963, la quale aveva dichiarato illegittima l'improponibilità
dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti
dei nati anteriormente al 1 luglio 1939 (art. 123, primo e secondo
comma, disposizioni transitorie del codice civile) - tali Romeo
Domenico, Carmine Benedetto, Fortunato ed i figli di una loro sorella
premorta convenivano davanti al Tribunale di Crotone i figli
riconosciuti del defunto Caparra Salvatore per sentire dichiarare
giudizialmente che questi era il padre naturale anche di essi attori.
Nel 1972 - e perciò, a distanza di venti anni dall'apertura della
successione in parola - i suddetti Romeo proponevano azione in
petizione di eredità, chiedendo il riconoscimento del loro diritto
successorio e, quindi, tra l'altro, la dichiarazione di apertura della
successione, la divisione dei beni caduti in eredità, la collazione
dei beni ed i necessari provvedimenti cautelari.
Benché in prime cure dichiarati soccombenti, i Romeo poterono
giovarsi della rimessione in termini per la dichiarazione di
paternità, stabilita con la novella n. 1047 del 1971 nei riguardi dei
figli nati anteriormente al 1 luglio 1939, ed ottenere la sentenza con
cui veniva riconosciuto il loro status di figli naturali del defunto
Caparra Salvatore, del quale pertanto assunsero anch'essi il cognome.
In seguito alla produzione di tale sentenza, passata in giudicato nelle
more dell'appello proposto avverso il rigetto in primo grado della
domanda in petizione di eredità, la Corte di Catanzaro ha sollevato la
questione in esame, reputando che dalla sua soluzione "dipende la
decisione sulla validità dell'accettazione dell'eredità fatta dopo il
decennio dall'apertura della successione" da parte dei Romeo
"dichiarati figli naturali" nel corso del giudizio d'appello "e,
quindi, sulla loro legittimazione alla domanda di petizione".
4. - Con la sollevata questione, il giudice a quo chiede in effetti
che questa Corte integri l'art. 480 c.c., statuendo che anche per i
figli naturali, e perciò in aggiunta agli istituiti condizionali ed ai
chiamati ulteriori, il termine prescrizionale del diritto di accettare
l'eredità non decorre dal giorno dell'apertura della successione, come
seconda regola generale, bensì da quello della dichiarazione
giudiziale di paternità.
All'uopo, dopo avere preliminarmente osservato che le due sole
deroghe alla regola generale (istituzione condizionale e chiamati
ulteriori) sono insuscettibili, sia d'applicazione analogica, sia
d'interpretazione estensiva, "stante il loro carattere eccezionale",
esclude progressivamente che la decisione possa fondarsi sull'art.
2935 c.c. o sull'art. 715 stesso codice ovvero ancora sulla legge n.
1047 del 1971 o infine sul nuovo diritto di famiglia. In quanto al
principio, secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere" (art. 2935 c.c.), si
afferma nell'ordinanza che esso non è "valido... in materie
particolari", ove siano previste "espresse statuizioni normative di
diversa decorrenza", come sono quelle di cui al secondo e terzo comma
dell'art. 480 c.c., le quali hanno appunto una diversa decorrenza del
termine prescrizionale e perciò escludono implicitamente "la
possibilità d'interferenza, in materia d'accettazione di eredità,
della disposizione dell'art. 2935". Di nessuna utilità risulterebbe
altresì la norma, la quale considera come caso d'impedimento alla
divisione ereditaria "la pendenza di un giudizio sulla legittimità o
sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del
giudizio, sarebbe chiamato a succedere" (art. 715 c.c.), perché ivi
nulla è previsto "in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale
in questione". E per lo stesso motivo, cioè per la mancanza di alcuna
statuizione in deroga al termine per l'accettazione dell'eredità, non
gioverebbe far riferimento, né alla legge n. 1047 del 1971, né al
nuovo diritto di famiglia. A riguardo di quest'ultimo, anzi, la Corte
di Catanzaro rileva che l'art. 230, terzo comma, della legge 19 maggio
1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia), disponendo la
validità, "anche agli effetti delle successioni aperte prima" della
sua entrata in vigore, del "riconoscimento dei figli naturali, compiuto
prima di tale data", richiede il verificarsi di una delle tre
condizioni ivi previste: che i diritti succcessori "non siano stati
esclusi con sentenza passata in giudicato"; che non siano stati
"definiti con convenzione tra le parti"; che "siano trascorsi tre anni
dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere
alcuna ragione ereditaria sui beni della successione". Ebbene,
conclude il giudice a quo, nessuna di tali condizioni "innova il
principio concernente la decorrenza del termine di prescrizione ex art.
480 c.c.". Pertanto, non potendosi ritenere che la efficacia
retroattiva delle norme sul riconoscimento e sulla dichiarazione
giudiziale di paternità "si estenda agli effetti successori, perché
questi risultano "regolati in modo autonomo", si ottiene conferma che
tra i figli naturali non ancora riconosciuti o non ancora dichiarati
tali, da una parte, e gli istituiti sotto condizione ed i chiamati
ulteriori, dall'altra parte, si determinerebbe "una disparità di
trattamento, contrastante non solo col principio costituzionale
dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma anche con
l'esigenza di ragionevolezza".
5. - Gli argomenti sopra riassunti, nonostante la loro apparente
varietà, sono fondamentalmente riconducibili a tre motivi, peraltro
connessi tra loro: l'inestensibilità dell'art. 480, secondo e terzo
comma, c.c., oltre le eccezioni ivi espressamente previste;
l'inapplicabilità nella fattispecie del principio di cui all'art. 2935
c.c.; la mancanza dell'esplicita previsione di una diversa decorrenza
del termine prescrizionale, sia nell'art. 715 c.c., sia nella legge n.
1047 del 1971, sia nel nuovo diritto di famiglia (artt. 230 e 232 legge
19 maggio 1975, n. 151).
6. - Per quanto riguarda il motivo esposto per ultimo, il
ragionamento appare far perno su quei noti brocardi che, in seguito al
raffronto tra ciò che il legislatore ha detto e ciò che ha taciuto,
attribuiscono all'asserito silenzio il valore di omissione
intenzionale. E nella specie, dalla mancanza nella normativa sopra
indicata di un'esplicita e puntuale prescrizione di efficacia
retroattiva anche agli effetti successori si dedurrebbe la preclusione
all'interprete di riconoscere, relativamente al termine per l'esercizio
dell'azione in petizione di eredità, una decorrenza coincidente con
l'acquisto dello status di figlio naturale. Ma il criterio ermeneutico
di cui sopra è troppo malsicuro, e conseguentemente non può
riconoscersi piena attendibilità alla deduzione, ove non trovi
convalida nel sistema.
7. - Non può dirsi che ne siano una convalida gli argomenti
dedicati specificamente all'art. 480 c.c.
a) In primo luogo, il giudice a quo afferma che deroghe espresse ad
una regola generale non avrebbero capacità di espandersi a fattispecie
eccettive non previste, ancorché rivelino la medesima ratio. Si può
prescindere da tale argomento, che di per sé non è decisivo ed, anzi,
accresce il già consistente disputabile che si rinviene
nell'ordinanza; oltre tutto, non potrebbe ignorarsi l'opposta
concezione, secondo cui le norme in deroga darebbero a loro volta vita
ad un loro proprio sistema.
b) A conferma della fondatezza dell'argomento che precede e della
giustezza della sua applicazione all'art. 480 c.c., la Corte di
Catanzaro invoca una sentenza della Cassazione (10 giugno 1973, n.
274). Senonché tale pronuncia statuisce, sì, effettivamente - anche
se la controversia atteneva agli artt. 2941 e 2942 c.c. - la
tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione, ma
soggiunge, così precisando il proprio pensiero, che la legge, "per il
carattere di ordine pubblico dell'istituto", limita le cause sospensive
"a quelle che consistono in veri e propri impedimenti d'ordine
giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto". Del resto,
si tratta di un indirizzo ampiamente consolidato in materia di
prescrizione, cui non potrebbe pertanto disconoscersi il valore di
diritto vivente. Proprio con riguardo all'art. 2935 c.c., infatti,
risulta affermato da tempo e costantemente ribadito: che la
prescrizione "non può avere inizio in presenza di un impedimento
d'ordine giuridico all'esercizio del diritto" (Cass., 4 aprile 1949, n.
779); che "la disposizione dell'art. 2935 c.c.... va intesa nel senso
che la prescrizione non decorre, se esistono impedimenti legali" (Cass.
25 ottobre 1966, n. 2592); che un impedimento di fatto "è inidoneo a
fermare il corso della prescrizione, tale potere dovendosi riconoscere
soltanto alle cause giuridiche ostative all'esercizio del diritto"
(Cass. 3 aprile 1970, n. 896). Ma già anteriormente, cioè nella
relazione del Guardasigilli sul progetto dei primi due libri del
vigente codice civile, è dato leggere che la decorrenza del termine
prescrizionale è legata alla "possibilità giuridica di accettare
l'eredità".
c) Né appare maggiormente esatta l'affermazione - che pure è il
presupposto su cui si basa la denunzia di "una disciplina normativa
differenziata" -, secondo cui le due deroghe espressamente previste nel
secondo e terzo comma dell'art. 480 c.c. riguarderebbero soggetti "non
vocati" al pari dei soggeti tardivamente riconosciuti o dichiarati
figli naturali. Al contrario, il menzionato articolo costituisce ed
esaurisce l'ambito della vocatio, in cui rientrano, sia gli istituiti
sub condicione sia i chiamati ulteriori; questi, per letterale dettato
della stessa norma, quelli, per la logica della delazione condizionata.
Di conseguenza, non sembra corretto elevare le due fattispecie in
parola a tertium comparationis.
8. - In ordine, da ultimo, all'art. 2935 c.c. - a sensi del quale
"la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere" -, il giudice a quo enuncia, come più sopra già
riportato, che il relativo "principio di portata generale è valido
quando manchino espresse statuizioni normative di diversa decorrenza in
materie particolari". E poiché materia particolare è il diritto
ereditario, e questo contiene appunto due espresse statuizioni di
diversa decorrenza, ne inferisce l'inapplicabilità del principio
generale al caso di specie. Ma si è già osservato più sopra che le
due statuizioni di cui all'art. 480, secondo e terzo comma,
costituiscono un ambito loro proprio - quello della vocatio - nel quale
non rientrano, e non possono farsi rientrare, i figli naturali che
ottengano la dichiarazione giudiziale di paternità posteriormente
all'apertura della successione, con conseguente incomparabilità tra
questi ultimi, da una parte, gli istituiti sub condicione ed i chiamati
ulteriori, dall'altra parte.
9. - Le considerazioni sopra esposte mostrano che, prestandosi la
normativa da applicare - in particolare, il combinato disposto degli
artt. 480 e 2935 c.c. - ad una interpretazione logico - sistematica
diversa dalla lettura che ne offre il giudice a quo, e potendosi
conseguentemente risolvere la controversia in base alla suddetta
interpretazione, non si configura la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Corte di Catanzaro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c., sollevata dalla
Corte d'appello di Catanzaro in riferimento all'art. 3 Cost. con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte