Art. 489 c.c. — Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore eta' o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva