Art. 49 c.c. — Dichiarazione di assenza
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Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva