Sentenza n. 50/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1973 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 545Codice civile
- art. 546Codice civile
- art. 27legge 87/1953
- art. 538legge 87/1953
- art. 539legge 87/1953
- art. 540legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539
del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1970 dal tribunale di San Remo
nel procedimento civile vertente tra Guazzoni Romolo e Morrano Angela,
iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 9 maggio 1972 dal tribunale di Messina nel
procedimento civile vertente tra Quatrini Letteria e Quatrini
Salvatore, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Visti gli atti di costituzione di Guazzoni Romolo e Quatrini
Salvatore;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito l'avv. Vincenzo Mazzotti, per Quatrini Salvatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 1 dicembre 1970 nella causa vertente fra Guazzoni
Romolo e Morrano Angela il tribunale di San Remo ha sollevato eccezione
di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile in relazione
agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione in quanto con
sentenza 14 aprile 1969, numero 79, la Corte costituzionale ha fissato
il principio che la tutela giuridica dei figli naturali non deve
differenziarsi da quella stessa prevista per i figli legittimi, tutte
le volte che - come appunto nel caso di specie - manchi una famiglia
legittima.
Con ordinanza 9 maggio 1972 nella causa vertente tra Quatrini
Letteria e Quatrini Salvatore il tribunale di Messina ha sollevato
eccezione di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile sotto
il profilo che la riserva a favore della filiazione naturale
riconosciuta, disposta da tale articolo, quando il de cuius non lasci
discendenti legittimi né ascendenti, né coniuge, in ragione -
rispettivamente - di un terzo o della metà del patrimonio del genitore
- e quindi in misura più ridotta rispetto a quella disposta, in
ragione rispettivamente della metà o di due terzi, dal precedente art.
537 a favore della filiazione legittima, non trovando giustificazione
in alcuna incompatibilità con i prevalenti diritti di membri di
famiglia legittima, appare in contrasto sia col principio di
uguaglianza per tutti i cittadini sancito dall'art. 3 della
Costituzione, sia col diritto alla più ampia tutela giuridica e
sociale riconosciuto ai figli nati fuori del matrimonio dalla stessa
Costituzione nel terzo comma dell'art. 30, con la sola eccezione dei
casi di incompatibilità con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
Con successiva memoria Quatrini Salvatore ha insistito sulla
legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile,
richiamandosi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 79 del 1969 e sostenendo che l'art. 539 può ritenersi
legittimo solo quando il figlio naturale concorre alla successione con
membri della famiglia legittima in quanto in questa ipotesi vale a
conciliare gli interessi della filiazione naturale con quelli della
famiglia legittima. Quando invece non ricorre tale concorso, gli
interessi della filiazione naturale devono intendersi tutelati
immediatamente e compiutamente dalla norma costituzionale ed il figlio
naturale va considerato alla stregua di un figlio legittimo, in tutta
l'estensione del termine e per ogni effetto giuridico. Ha rilevato che
la citata sentenza ha affermato che la famiglia legittima sia quella
costituita col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e
dai figli legittimi, i quali nella specie mancano. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza,
vanno riuniti e decisi con una stessa sentenza, in quanto si
riferiscono alla medesima disposizione di legge (articolo 539 del
codice civile) e prospettano questione identica in riferimento agli
artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
Con sentenza n. 79 del 1969 la Corte costituzionale, esaminando la
questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 30, comma
terzo, della Costituzione, degli artt. 577 e 467 del codice civile, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo di questi e del
secondo limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione
il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo
o non volendo accettare l'eredità, non lasci o non abbia discendenti
legittimi, nonché, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, dell'art. 468 del codice civile e negli stessi limiti di cui al
precedente art. 467.
Con detta sentenza la Corte ha interpretato l'art. 30, comma terzo,
della Costituzione nel senso che questo garantisce al figlio naturale
riconosciuto o dichiarato "ogni" tutela giuridica e sociale, quando non
urti cogli interessi "dei membri della famiglia legittima", il che non
può che intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione
di figlio simile a quella che l'ordinamento attribuisce in ogni campo
ai figli legittimi, compreso quello della successione ereditaria, dato
che rispetto ad essa lo status di figlio legittimo o naturale ha,
secondo i principi, rilevanza precisa. Ed ha interpretato la
limitazione del terzo comma dell'art. 30 della Costituzione
"compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima" nel
senso che per "famiglia legittima" debba intendersi quella costituitasi
col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli
legittimi.
Seguendo tale interpretazione della norma costituzionale di
raffronto appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 539
del codice civile, il quale dispone la riserva a favore dei figli
naturali riconosciuti o dichiarati, stabilendo che ad essi debba essere
riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lasci un solo
figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto
è disposto dagli artt. 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di
concorso.
Tale norma stabilisce, per la riserva ereditaria a favore dei figli
naturali riconosciuti o dichiarati quando manchino figli legittimi o
coniuge del de cuius e quindi non sussistano diritti dei membri della
famiglia legittima, che l'art. 30, comma terzo, della Costituzione
intende espressamente tutelare, una disparità rispetto alla riserva
ereditaria a favore dei figli legittimi dichiarata dall'art. 537 del
codice civile (metà del patrimonio del genitore se questo lascia un
figlio solo; due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto
dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso).
Pertanto, l'art. 539 codice civile, in quanto in contrasto con
l'art. 30, comma terzo, della Costituzione che assicura "ogni tutela
giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima" e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto stabilisce, in
mancanza di membri della famiglia legittima, un trattamento non
giuridicamente giustificato, di disparità successoria per i figli
naturali rispetto ai figli legittimi, deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo nelle parti in cui fissa la riserva
ereditaria a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati nella
misura di un terzo del patrimonio del genitore se questo lascia un solo
figlio naturale o la metà se i figli sono più e non nella stessa
misura prevista dall'art. 537 del codice civile a favore dei figli
legittimi e cioè nella misura della metà se il genitore lascia un
figlio solo e di due terzi se i figli sono più.
Dato l'espresso richiamo dell'art. 539 del codice civile agli artt.
545 e 546 stesso codice, la Corte prende in esame anche la legittimità
costituzionale dell'art. 545 del codice civile, il quale dispone il
concorso di ascendenti legittimi con figli naturali e dell'art. 546, il
quale dispone il concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e
coniuge. Conseguentemente all'interpretazione che con la richiamata
sentenza n. 79 del 1969 la Corte ha dato all'art. 30, comma terzo,
della Costituzione, intendendo per "famiglia legittima" solo quella
costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e
dai figli legittimi, gli artt. 545 e 546 del codice civile risultano
contrastare con la predetta norma costituzionale in quanto limitano i
diritti del figlio naturale anche quando manchino "membri della
famiglia legittima", non rientrando fra questi gli ascendenti legittimi
del de cuius e quindi quando non sussiste l'incompatibilità prevista
dal citato art. 30, comma terzo, della Costituzione e in quanto
contrastano con l'art. 3 della Costituzione stabilendo un trattamento
non giuridicamente giustificato di disparità successoria dei figli
naturali rispetto ai figli legittimi. Il concorso del coniuge con i
figli naturali è già regolato dall'art. 543 codice civile così come
è regolato dall'art. 541 stesso codice il concorso di figli legittimi
e figli naturali e dall'art. 542 il concorso di figli legittimi,
coniuge e figli naturali. Pertanto i diritti dei membri della famiglia
legittima rispetto a figli naturali riconosciuti o dichiarati risultano
tutelati in piena conformità della disposizione dell'art. 30, comma
terzo, della Costituzione.
3. - Conseguentemente, per l'attuazione del principio
costituzionale di cui all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, la
legge deve stabilire che a favore dei figli naturali, quando la
filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservata la metà del
patrimonio del genitore se questo lascia un solo figlio naturale o i
due terzi se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli
artt. 541, 542, 543 per i casi di concorso.
4. - La Corte, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, afferma l'illegittimità costituzionale degli articoli 545 e 546
del codice civile e conseguentemente l'illegittimità costituzionale
degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno
richiamo ai predetti articoli 545 e 546.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 539 del codice civile, nei sensi di cui in
motivazione, limitatamente alla parte in cui a favore dei figli
naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è
riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un
terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio
naturale o la metà se i figli naturali sono più, e non, come per i
figli legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia
un figlio solo o i due terzi se i figli sono più;
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli
artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno
richiamo ai predetti artt. 545 e 546.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte