Art. 557 c.c.Soggetti che possono chiedere la riduzione

[1]La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non puo' essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

[2]Essi non possono rinunziare a questo diritto, finche' vive il donante, ne' con dichiarazione espressa, ne' prestando il loro assenso alla donazione.

[3]I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, ne' approfittarne. Non possono chiederla ne' approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art557 · fonte su Normattiva