Art. 561 c.c.Restituzione degli immobili

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[1]Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo' averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri.

[2]I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 15 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art561 · fonte su Normattiva