Art. 574 c.c.
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[1]I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta' della quota che conseguono i legittimi, purche' complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita'.
[2]I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva