Art. 574 c.c.

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[1]I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta' della quota che conseguono i legittimi, purche' complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita'.

[2]I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art574 · fonte su Normattiva