Sentenza n. 55/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/1979 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 578
del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 9 ottobre 1974
dalla Corte d'appello de L'Aquila, nei procedimenti civili vertenti
tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Cipriani Avolio
Domenichina, iscritte ai nn. 584 e 585 del registro ordinanze 1975 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11
febbraio 1976.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti
per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione
delle finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso dei giudizi civili pendenti tra l'Amministrazione delle
finanze dello Stato e Cipriani Avolio Domenichina, la Corte d'appello
de L'Aquila, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 9
ottobre 1974, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 565 e 578 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 30, terzo
comma, della Costituzione.
La controversia nel corso della quale è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale concerneva il diritto di
succedere mortis causa di un figlio naturale nei confronti di altro
figlio naturale, entrambi procreati e riconosciuti dalla stessa madre:
in assenza di altri chiamati all'eredità (eredi legittimi, coniuge),
il patrimonio del de cuius (non assumendo il fratello naturale, alla
stregua della disciplina vigente, la qualità di successibile ex lege)
avrebbe dovuto essere devoluto allo Stato ai sensi dell'art. 586 cod.
civ.
Il giudice a quo, pertanto, rilevava un evidente contrasto
dell'art. 565 cod. civ., nella parte in cui tale norma non include
espressamente il fratello naturale riconosciuto tra i parenti naturali
chiamati alla successione e dell'art. 578 cod. civ. che, per l'ipotesi
della mancanza di prole e del coniuge del figlio naturale, devolve
l'eredità dello stesso unicamente al genitore e non pure al fratello
naturale riconosciuto, con le indicate norme costituzionali.
Invero, l'art. 30, terzo comma, della Costituzione (il richiamo
all'art. 3 appare sostanzialmente assorbito, nel testo dell'ordinanza,
nel seno dell'art. 30, terzo comma), diretto ad assicurare la tutela
giuridica e morale dei figli nati fuori del matrimonio, compatibilmente
con i diritti della famiglia legittima, consentirebbe - tenuto conto
della diversa realtà sociale nella quale esso si inquadra e della
elaborazione della giurisprudenza costituzionale, volta a riconoscere
posizioni più favorevoli alla filiazione naturale - una dilatazione
del contenuto precettivo dello stato di figlio illegittimo, tale da
ricomprendere, oltre che le situazioni soggettive riferite
all'ascendente, tutti i possibili diritti che entrano a far parte della
condizione del soggetto che non appartiene alla famiglia legittima.
Diverrebbero in tal modo costituzionalmente emergenti situazioni
che non concernono solo la parentela in via diretta (quella tra
genitore e figlio), l'unica ritenuta rilevante, nel sistema della legge
ordinaria, anche sul piano naturale, e conseguentemente non potrebbero
considerarsi estranee al precetto costituzionale situazioni riferite
alla parentela naturale collaterale.
Collocata la disposizione in siffatta più ampia prospettazione -
osserva il giudice a quo - troverebbe spazio la tesi secondo cui il
diritto successorio del figlio naturale spetterebbe anche nei
confronti del fratello naturale, purché entrambi siano stati procreati
e riconosciuti dalla stessa madre.
Il rilievo dell'indicata norma costituzionale non resterebbe,
peraltro, limitato, nel caso di specie, dalla compatibilità delle
attribuzioni dei figli nati fuori del matrimonio con i diritti della
famiglia legittima, unico successibile ex lege essendo - nella
controversia oggetto del presente giudizio - lo Stato.
Una diversa soluzione, proprio in forza dell'operatività dell'art.
586 cod. civ., apparirebbe contrastante con la Carta costituzionale
"per l'essenziale rilievo che i soggetti procreati fuori del
matrimonio (e massimamente i figli naturali riconosciuti nei rapporti
tra di loro) resterebbero privi della prevista protezione".
D'altro canto, lo stesso codice civile, sia pure ad altri fini, dà
espresso rilievo (art. 87) alla parentela naturale collaterale,
rilievo che è assolutamente assente nell'ambito del diritto
successorio che pure appare direttamente fondato sul vincolo affettivo:
la mancata previsione della devoluzione dell'eredità al fratello
naturale si risolverebbe quindi in una mortificazione della condizione
personale del figlio nato fuori del matrimonio, massimamente nei casi
in cui non esista una parentela legittima.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri e si è
costituita l'Amministrazione delle finanze a mezzo dell'Avvocatura
dello Stato.
Premesso che l'art. 30 della Costituzione costituisce una sorta di
specificazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura ha dedotto
che la tutela giuridica e sociale assicurata dal terzo comma di tale
disposizione ai figli nati fuori del matrimonio riguarda soltanto i
loro diritti nei confronti dei genitori naturali e non anche quelli
con i collaterali di cui non vi è traccia nella Costituzione.
La parte privata non si è costituita.
Con la memoria depositata in cancelleria in data 8 marzo 1978
l'Avvocatura, nel ribadire quanto esposto nell'atto d'intervento, ha
dedotto che la questione era stata già nel frattempo risolta da
questa Corte con la sentenza n. 76 del 1977 che - nello stabilire
l'irrilevanza della parentela naturale, anche alla stregua del nuovo
diritto di famiglia - aveva ritenuto infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 cod. civ. in
relazione agli artt. 3 e 30 della Costituzione sollevata dal tribunale
di Catanzaro con ordinanza in data 12 dicembre 1973. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze sollevano identiche questioni ed i relativi
giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il giudice a quo ha denunciato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 565 cod. civ., nel testo non riformato dalla legge 151/1975
(la successione di cui si controverte risulta aperta, infatti, sotto
il vigore del preesistente diritto di famiglia): tale norma, escludendo
dalla successione il fratello naturale riconosciuto, contrasterebbe
con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Ha altresì dedotto che una analoga violazione dei citati principi
costituzionali sarebbe contenuta nell'art. 578 cod. civ. nella parte
in cui non comprende tra i chiamati alla successione legittima del
figlio naturale, nei casi di mancanza di discendenti e del coniuge di
costui, il fratello naturale riconosciuto; e ciò sia nel caso in cui
non concorrano alla successione altri parenti, sia nell'ipotesi in cui
concorra il genitore naturale: purché i figli siano stati entrambi
procreati dalla stessa persona.
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 578
cod. civ. è inammissibile per difetto di rilevanza, apparendo
sfornita del necessario carattere di pregiudizionalità rispetto alla
definizione del giudizio a quo.
La disposizione impugnata disciplina, infatti, la successione dei
genitori al figlio naturale; nel giudizio in cui è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale, invece, nessun soggetto
appartenente alla famiglia legittima risulta chiamato alla eredità,
unico successibile ex lege essendo - alla stregua della normativa
vigente - lo Stato.
4. - Fondata è invece la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 565 cod. civ. In assenza di membri della famiglia chiamati
alla eredità, infatti, l'esclusione del diritto alla successione del
fratello (o della sorella) naturale del de cuius - purché la
filiazione sia stata riconosciuta o dichiarata - contrasta tanto con
l'art. 30 terzo comma che con l'art. 3 della Costituzione.
La Corte non ignora che, con la sentenza 76/77, sia pure con
riferimento a diverse disposizioni del codice civile (gli artt. 570 e
586), ebbe a dichiarare la non fondatezza della medesima questione. Un
tale indirizzo deve essere tuttavia oggetto di meditata revisione al
fine di armonizzare la soluzione del caso in esame ai principi
affermati nella materia dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
È noto come, sin dalla sentenza 7/63, la Corte ebbe a giudicare
l'art. 30, terzo comma, della Costituzione come norma ispiratrice di
un orientamento legislativo a favore della filiazione illegittima,
inteso appunto ad eliminare posizioni giuridicamente e socialmente
deteriori dei figli illegittimi, compatibilmente tuttavia con i
diritti della famiglia legittima.
Tale enunciazione trovò poi una conseguente applicazione nella
sentenza 79/69 la quale affermò il principio che, nel nostro
ordinamento, non è assicurata al figlio nato fuori del matrimonio
(purché riconosciuto o dichiarato) una generica difesa, sibbene "ogni
tutela giuridica e sociale: il che non può intendersi altrimenti che
come tutela adeguata alla posizione di figlio, vale a dire (sempre che
non vi siano membri della famiglia legittima) simile a quella che
l'ordinamento attribuisce in ogni campo ai figli legittimi: in ogni
campo, compreso, evidentemente, quello della successione ereditaria,
dato che, rispetto ad essa, lo status di figlio (legittimo o naturale)
ha, secondo i principi, rilevanza precisa".
E proprio con riguardo alla successione mortis causa, la Corte,
muovendo dalla premessa che non potesse attribuirsi, in linea di
principio, alla disciplina enunciata nell'art. 258 cod. civ., secondo
cui "il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei
genitori da cui fu fatto" valore assoluto e che non dovesse quindi
escludersi ogni rapporto civile tra figlio e parente del proprio
genitore naturale (come è dimostrato dalle disposizioni degli artt.
87, nn. 1, 2 e 3 e penultimo comma, 435, terzo comma, 577 cod. civ.)
giustificò la successione legittima del figlio naturale rispetto a
soggetti diversi dal proprio genitore. Tale tendenza venne tenuta
ferma dalla Corte con le sentenze 50/73 e 82/74 che dichiararono,
rispettivamente, l'illegittimità costituzionale dell'art. 539, nella
parte in cui riservava ai figli naturali, quando la filiazione fosse
stata riconosciuta o dichiarata, in mancanza di figli legittimi o del
coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi
lasciava un solo figlio naturale o la metà ai figli naturali se
fossero più, e dell'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, in
mancanza di figli legittimi e del coniuge e del genitore, ammetteva un
concorso tra i figli riconosciuti e dichiarati e gli ascendenti del
genitore.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 565
cod. civ. consegue appunto alla applicazione di tale linea
interpretativa.
Ed invero una posizione di minore tutela del figlio nato fuori del
matrimonio in tanto può trovare una sua giustificazione
costituzionale in quanto tale condizione venga a confliggere con i
diritti dei membri della famiglia legittima. Ove - come nella specie -
tale situazione di conflittualità non possa ipotizzarsi, per essere
lo Stato unico chiamato alla successione, la posizione del figlio
naturale viene assimilata a quella del discendente legittimo (sentenza
79/69).
In assenza quindi di membri della famiglia legittima, trova
giustificazione la successione tra fratelli (o sorelle) naturali nei
casi in cui non vi siano altri successibili ex lege, ad eccezione
dello Stato.
E- chiaro, inoltre, che la devoluzione della eredità allo Stato,
operante, ai sensi dell'art. 586 cod. civ., nella assenza di altri
successibili, è motivata, tra l'altro, da ragioni di ordine generale,
per la necessità di impedire che i beni restino in stato di abbandono:
il che non ha modo di verificarsi tutte le volte in cui esistano
soggetti legati al de cuius da vincoli di sangue.
5. - L'art. 565 cod. civ. contrasta anche con l'art. 3 della
Costituzione. Ed infatti, una volta ritenuto che la posizione
giuridica del figlio nato fuori del matrimonio - ove non sussistano
diritti dei membri della famiglia legittima da tutelare - è analoga a
quella dei figli legittimi, appare contrastante con il principio di
eguaglianza e di pari dignità sociale un regime successorio che
escluda che i fratelli (o le sorelle) naturali possano succedere ai
propri fratelli (o sorelle) naturali, stabilendo conseguentemente per
essi un trattamento deteriore rispetto a tutti gli altri successibili
ex lege.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. civ.;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ.
nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla
successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima
dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o
dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA- GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte