Art. 58 c.c. — Dichiarazione di morte presunta dell'assente
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[1]Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
[2]In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta' dell'assente.
[3]Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva