Art. 582 c.c.

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[1]Se il coniuge concorre con figli naturali, gli e' devoluto in proprieta' il terzo dell'eredita'.

[2]Al coniuge e' devoluta meta' dell'eredita', se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle, anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso l'altra meta' e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell'eredita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art582 · fonte su Normattiva