Art. 600 c.c.Enti non riconosciuti

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[1]Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento e' eseguibile non e' fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

[2]Fino a quando l'ente non e' costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi.80

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 1991, n. 266

80

La L. 11 agosto 1991, n. 266 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'.Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto."

Testo vigente dal 6 settembre 1991 al 13 luglio 2000 · versione 97 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art600 · fonte su Normattiva