Sentenza n. 299/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600 codice
civile promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1985 dalla Corte
d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Chiarelli
M.Cecilia ed altri e La Casa del Giovane Barone Stefano Chiarelli La
Lumia ed altri, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di La Casa del Giovane Barone
Stefano Chiarelli La Lumia, di Sanfilippo Maria ed altri, di Tobia
Francesco ed altri, di Chiarelli M.Cecilia ed altri, di La Lumia
Maria Francesca e di La Lumia Maria Giulia, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
Uditi gli Avvocati Giuseppe Greco per Chiarelli Maria Cecilia ed
altri, Luigi Maniscalco Basile per La Casa del Giovane Barone Stefano
Chiarelli La Lumia, Ettore Lo Cascio per Sanfilippo Maria ed altri,
Giovanni Di Salvo per Tobia Francesco ed altri, e l'Avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con atto 26 marzo 1966 Ennia Vaccarelli, deducendo di essere
stata riconosciuta figlia naturale ed istituita erede universale di
Stefano Chiarelli La Lumia, deceduto il 17 dicembre 1956 in Palermo
celibe senza discendenza, con testamento olografo del 7 agosto 1956
che assumeva essere stato distrutto, convenne avanti il Tribunale di
Palermo la fondazione da denominarsi Casa del giovane Barone Stefano
Chiarelli La Lumia nonché, quali eredi legittimi del testatore,
Vincenzo Chiarelli e altri congiunti e chiese che, previa
ricostruzione della scheda testamentaria, fosse la fondazione
condannata a restituirle tutti i beni ereditati e, in subordine, che
datosi atto del riconoscimento dello stato di figlia naturale sulla
base della l. 19 maggio 1975, n. 151, fosse dichiarato quanto meno
esserle riservato un terzo del patrimonio del de cuius.
Nella contumacia di Giuseppa e Maria Stella Chiarelli, gli altri
convenuti costituitisi negarono l'esistenza del testamento 7 agosto
1956, che l'attrice assumeva andato distrutto, e chiesero il rigetto
di ambo le domande di Ennia Vaccarelli; i consorti Chiarelli chiesero
dichiararsi aperta la successione di Stefano Chiarelli La Lumia sulla
base di
altro testamento olografo dell'8 marzo 1951 pervenuto al notaio
Gaspare Spedale di Alcamo e pubblicato il 18 novembre 1964, con il
quale il de cuius aveva revocato ogni precedente testamento e
dedussero che il riconoscimento della Fondazione Casa del giovane
Barone Stefano Chiarelli era illegittimo perché chiesto al Capo
dello Stato il 31 ottobre 1962, oltre il termine annuale dal giorno
dell'eseguibilità del testamento stabilito dall'art. 600 c.c., ed
erano di conseguenza inefficaci le disposizioni a favore della
Fondazione.
Accertate in sede penale l'inesistenza del testamento 7 agosto
1956 e la falsità del testamento 8 marzo 1951 e precisato che
l'istanza di riconoscimento della Fondazione rivolta sotto la data
del 10 settembre 1957 al Presidente della Regione venne rimessa, dopo
istruzione rituale condotta dal Prefetto di Trapani, al Presidente
della Repubblica e che altra domanda del 31 ottobre 1962 fu
indirizzata dal Commissario regionale dell'Ente al Presidente della
Repubblica, l'adito Tribunale respinse ambo le domande.
1.1. - Con sentenza 6 luglio-29 settembre 1979 la Corte d'appello
di Palermo respinse l'appello principale dei soccombenti eredi e, in
accoglimento dell'appello incidentale della Fondazione, dichiarò
inammissibile la domanda di Ennia Vaccarelli; confermò per il resto
la sentenza di primo grado sul riflesso che vi era stato errore
scusabile che impediva la decadenza di cui all'art. 600 c.c.
1.2. - Proposto dai consorti Chiarelli ricorso per cassazione, le
Sezioni Unite, con sentenza 10 luglio 1984, n. 4024, accolsero il
primo motivo, incentrato sulla tardività dell'istanza e sulla
conseguente inefficacia delle disposizioni testamentarie, a nulla
rilevando, a fronte della formulazione della norma, che la tardiva
presentazione della domanda all'autorità competente dipendesse da
errore, rescrivendo che il termine non era stato osservato sul
riflesso che la domanda al Presidente della Repubblica era tardiva
né assumeva rilievo la scusabilità dell'errore.
2. - Avanti altra sezione della Corte d'appello di Palermo, cui la
causa era stata rinviata, la difesa della Fondazione ha sollevato
questioni di costituzionalità: a) degli artt. 12 c.c. e 51 della
legge n. 6972 del 1890, laddove attribuiscono al Capo dello Stato il
riconoscimento di fondazioni, per contrasto con gli artt. 14 e 20
dello Statuto siciliano (che è legge costituzionale), in relazione
agli artt. 117 e 118 della Costituzione, essendo di competenza
esclusiva della Regione, sia legislativa sia amministrativa, la
materia della beneficenza pubblica e delle opere pie; b) dell'art.
600 c.c. per contrasto con gli artt.2, 13, 38, 31, 34 della
Costituzione; c) degli artt. 34, primo comma, r.d. 26 giugno 1924, n.
1054 e 34, secondo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in
cui non prevedono che l'errore scusabile ha rilevanza anche nella
attività di formazione dell'atto amministrativo, per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Le questioni sub a) e c) sono state ritenute irrilevanti dalla
Corte di Palermo, che ha per contro giudicato rilevante b), in
riferimento agli artt. 4, 30, secondo comma, 32, primo comma, 38,
primo comma, 3 e 24, primo e secondo comma, Cost.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti l'Ente morale e gli
eredi Chiarelli, il primo ribadendo gli argomenti svolti in ordinanza
ed i secondi richiedendo dichiararsi manifestamente infondata la
questione. In tal senso ha parimenti concluso l'Avvocatura dello
Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto Il giudice a quo non ha speso neppure una parola al fine di
motivare la rilevanza della proposta questione d'incostituzionalità,
limitandosi a dirla rilevante in un passo della motivazione (rigo 14
della pag. 9) e nel dispositivo, e, poiché non rientra nei compiti
di questa Corte procedere a tale esame, l'incidente va dichiarato
inammissibile. Conclusione che con maggior vigore va attinta nella
specie in cui vennero in considerazione i limiti delle pronunce di
rigetto e della autorità preclusiva del principio di diritto
enunciato dalla Cassazione e i limiti obiettivi del giudizio di
rinvio segnati dall'art. 394 c.p.c.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione d'illegittimità
costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, 3, 24, 30,
31, 32 e 38 Cost., dalla Corte d'appello di Palermo (con ordinanza
emessa il 22 novembre 1985) dell'art. 600 c.c. nella parte in cui non
esclude l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di un
ente non riconosciuto nell'ipotesi in cui il ritardo nella
presentazione dell'istanza di riconoscimento sia dovuto a cause
giustificatrici.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte