Art. 61 c.c.
Data della morte presunta
[1]Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.
[2]Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva