Art. 616 c.c.
Testamento a bordo di aeromobile
[1]Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.
[2]Il testamento e' ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando e' possibile, di due testimoni.
[3]Le attribuzioni delle autorita' marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorita' aeronautiche.
[4]Il testamento e' annotato sul giornale di rotta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva