Il principio affermato dal progetto definitivo, dell'obbligatorietà del deposito del testamento olografo per chiunque sia in possesso della scheda testamentaria ha suscitato vive discussioni, nelle quali si è manifestata preferenza per il criterio tradizionale, che subordina l'obbligo del deposito all'istanza di chiunque creda di avervi interesse. Ampiamente vagliati gli argomenti addotti a sostegno delle tesi in contrasto, ho stimato più conveniente conservare il sistema del progetto. Pur ammettendo che possano sussistere talvolta motivi legittimi, che sconsiglino la pubblicazione di un testamento, non vi ha dubbio che questa esigenza, puramente accidentale, deva cedere di fronte al preminente interesse pubblico di garantire tutti gli interessati dall'occultamento e dalla soppressione del testamento e di assicurare, per quanto sia possibile, il rispetto della volontà testamentaria. Ho riesaminato la norma circa gli effetti della pubblicazione sull'eseguibilità del testamento olografo. Al riguardo il progetto definitivo stabiliva che prima della pubblicazione l'olografo non potesse avere esecuzione. Si è dubitato dell'opportunità di una così recisa affermazione, considerando che non vi sarebbe motivo di escludere che l'onerato da una disposizione testamentaria possa darvi volontaria esecuzione prima ancora della pubblicazione. Da ciò è sorta la proposta di soppressione della norma. Pur condividendo tali dubbi, non ho voluto sopprimere la disposizione per evitare che possa apparire priva di qualsiasi efficacia pratica la formalità della pubblicazione. Ho creduto invece preferibile ritornare alla formula del codice del 1865, riprodotta già dal progetto preliminare. Ho integrato, in sede di coordinamento, il terzo comma dell'art. 620 disponendo, per coordinarlo con l'art. 50, che al verbale di pubblicazione dev'essere allegato, nel caso di assenza, oltre la scheda testamentaria, anche la copia del provvedimento del tribunale che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente. Il comma aggiunto al progetto, nel corrispondente art. 620, risponde allo scopo di affidare all'autorità giudiziaria il giudizio sull'opportunità di vietare la pubblicazione del testamento in quelle parti che contengano dichiarazioni di carattere intimo. DELL'ISTITUZIONE DI EREDE E DEI LEGATI. Disposizioni generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 301
È stata fatta la proposta di porre all'inizio di questa sezione (articoli 624-632) la disposizione dell'art. 188 del progetto della Commissione Reale, che il progetto definitivo aveva soppressa, ritenendola superflua. Questa disposizione, riproducendo quella contenuta nell'art. 827 del codice del 1865, intendeva affermare che la qualità di erede o di legatario non dipende dall'uso di formule sacramentali, come avveniva nell'antico diritto romano, ma dalla sostanza dell'attribuzione patrimoniale. Pur senza formulare una disposizione ad hoc ho accolto questo voto, chiarendo nell'art. 588, che pone il criterio fondamentale della distinzione fra istituzione di erede e legato, che sono irrilevanti, ai fini di determinare la natura della disposizione, le espressioni o denominazioni eventualmente usate dal testatore. È chiaro che così non si attenua, ma si conferma il significato dell'art. 588 il quale, pure ammettendo la cosiddetta institutio ex re certa, dà rilievo non tanto alle determinazioni più o meno precise del testatore, quanto alla sua effettiva volontà, che l'oggetto della disposizione sia considerato in rapporto con il complesso del patrimonio, per il che si mantiene sostanzialmente fermo il criterio della quota.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 302
Seguendo il codice del 1865, il testo precedente (articolo 170) si limitava a regolare, fra le altre cause d'invalidità delle disposizioni testamentarie, l'errore-vizio nel suo particolare aspetto di errore sui motivi, e lasciava ai principi generali la determinazione dell'influenza dell'errore ostativo sulla validità delle disposizioni stesse. Nel libro quarto, in relazione ai contratti, sono ora state regolate, a differenza di quanto faceva il codice del 1865, entrambe le specie di errore, facendone derivare in ogni caso l'annullabilità dei contratti. Ciò mi ha indotto a modificare l'art. 624, per evitare il dubbio che sì sia voluto escludere del tutto l'errore ostativo in materia testamentaria. Con questo non si è inteso in nessun modo ampliare, nei confronti del codice del 1865, la sfera d'influenza dell'errore nelle disposizioni testamentarie. A proposito dello stesso articolo, inoltre, era stato suggerito di specificare che il dolo o la violenza inficiano il testamento da chiunque siano adoperati. Ma ho tenuto ferma la dizione del progetto definitivo, poichè, come è stato osservato nella relazione a detto progetto, in dottrina e in giurisprudenza è ormai pacifico che la limitazione posta nell'art. 1439, primo comma, è inapplicabile agli atti unilaterali. Ho infine apportato una lieve, se pure sostanziale, variante al secondo comma di questo stesso articolo, nel quale è prevista l'impugnativa per errore sui motivi. L'art. 166 del progetto definitivo condizionava l'impugnazione per errore sui motivi a due circostanze, e cioè che il motivo fosse espresso e fosse il solo determinante la volontà del testatore. Ho considerato che, richiedendo tali requisiti, si rendeva eccessivamente rigorosa la prova dell'errore, il che era tanto più grave, in quanto, nel sistema del progetto, anche le forme di errore-vizio, che di regola sono rilevanti per l'annullamento dei contratti, non sono rilevanti per le disposizioni testamentarie, se non in quanto rientrano nella categoria dell'errore sui motivi e se non presentano i requisiti che la legge richiede per tale forma di errore. Ho perciò ritenuto opportuno eliminare la condizione del motivo espresso, limitandomi a richiedere che l'esistenza del motivo si deve desumere dal testamento, attraverso l'interpretazione della volontà del disponente, il che importa che non sia indispensabile un'esplicita enunciazione del motivo. Naturalmente però la dimostrazione della efficienza causale del motivo e della sua efficacia determinante della volontà non deve necessariamente risultare dal testamento, ma si può anche desumere aliunde. Analoga modificazione ho apportata per ovvie ragioni di euritmia nell'art. 787, relativo all'impugnazione delle donazioni per errore sul motivo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 303