L'articolo che regola la validità delle disposizioni per l'anima ha dato luogo ad ampie e vive discussioni che si sono concluse nelle tre seguenti principali proposte: a) conferire al pubblico ministero l'azione per l'adempimento delle disposizioni per l'anima, quando nessuna persona è stata designata per l'esecuzione o quando la persona designata trascura di fare eseguire la disposizione; b) conferire l'azione, sempre nelle medesime ipotesi, anche all'autorità religiosa competente; c) attribuire all'autorità giudiziaria la potestà di moderare in qualunque tempo l'onere delle disposizioni. Dopo matura riflessione mi sono indotto a non accogliere tali proposte. Come ho rilevato a proposito della fiducia testamentaria, l'azione del pubblico ministero non sarebbe giustificata fuori della cerchia degli interessi di schietto carattere pubblico, tra i quali non sembra potersi far rientrare l'interesse attinente all'adempimento delle disposizioni per l'anima, che provvedono unicamente a esigenze spirituali del testatore e sono ammesse dalla legge per rispetto alla coscienza religiosa dei singoli. Mi è sembrato poi pericoloso attuare una recezione nel diritto statuale degli ordinamenti delle diverse religioni, abilitando all'azione l'autorità religiosa competente. In definitiva la disciplina data dal nuovo codice alle disposizioni per l'anima, pur non identificando queste con l'onere, com'è chiarito dalla formulazione del testo coordinato, si ispira allo schema giuridico generale dell'onere nelle disposizioni monis causa. È quindi evidente che, se la disposizione per l'anima è congegnata in maniera che vi sia un interessato ad agire, l'adempimento di essa sarà coercibile come qualsiasi altro onere; in caso diverso costituirà un'obbligazione, cui adempimento resterà rimesso alla coscienza dell'erede o del legatario onerato. Tuttavia il testatore ha facoltà di designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione anche nel caso in cui manchi un interessato a richiederne l'adempimento. Questi concetti, già affermati nel progetto definitivo, sono ancora più chiaramente espressi dalle precisazioni e integrazioni apportate al testo dell'art. 629. Quanto poi alla terza proposta, intesa a conferire all'autorità giudiziaria un potere moderatore dell'onere delle disposizioni per l'anima, un duplice ordine di considerazioni mi ha indotto a dissentire. Si sarebbe anzitutto creata senza necessità una inopportuna ingerenza del potere statuale nella sfera di competenza degli ordinamenti dei culti; inoltre si sarebbero assoggettate, senza un apprezzabile motivo, le disposizioni per l'anima a un regime giuridico eccezionale rispetto a quello che regola tutte le disposizioni modali anche se consistenti in prestazioni di carattere perpetuo. Un'altra proposta tendeva a stabilire espressamente che restano salve le norme che regolano le fondazioni di culto. Ma una siffatta riserva mi è sembrata del tutto superflua, perchè l'ambito delle fondazioni di culto, che presuppongono la creazione della persona giuridica, nettamente si distingue, senza possibilità di dubbi, da quello delle disposizioni per l'anima, che sono invece considerate in quest'articolo analoghi alle istituzioni sub modo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 307
Relativamente alla norma, che sancisce la nullità della disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio del terzo (art. 631), è stato rilevato che, mentre nel secondo e nel terzo comma dell'articolo si contempla non soltanto l'arbitrio del terzo, ma anche quello dell'onerato, invece nel primo comma si fa unicamente riferimento all'arbitrio del terzo. Ora, secondo quanto è stato osservato, se si segue il sistema del codice del 1865, che all'art. 834 parla solo di disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo, occorre limitarsi sempre a tale riferimento anche nei commi secondo e terzo dell'articolo, ma se si vuole contemplare esplicitamente l'ipotesi che la scelta possa essere affidata alla persona gravata dalla disposizione, occorre parlare dell'onerato anche nel primo comma dell'articolo. Ma, sebbene la diversità di dizione possa fare apparire a prima vista un certo difetto di euritmia tra le varie parti dell'articolo, tuttavia mi sembra che essa sia giustificata. Basta considerare che sarebbe quanto mai strano far dipendere dall'arbitrio dell'erede l'indicazione dell'erede stesso, ciò che si verificherebbe se nel primo comma, oltre che nel terzo, si facesse menzione dell'onerato. In verità, nel primo comma la previsione dell'arbitrio dell'onerato sarebbe giustificata solo in relazione all'ipotesi dell'indicazione del legatario, in quanto è concepibile che la nomina del legatario sia rimessa all'arbitrio dell'erede o di altro legatario, nel caso di sublegato. Ma per queste ipotesi la nullità della disposizione risulta indirettamente dal secondo comma dell'articolo, il quale, stabilendo entro certi limiti la validità del legato in favore di persona, da scegliersi dall'onerato o da un terzo, lascia argomentare la nullità del legato fuori di tali limiti. Neppure mi è sembrata fondata l'altra osservazione su questo stesso articolo, con la quale si è suggerito di stabilire che, se l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa deve essere fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il pubblico ministero. Solo la materia di carattere contenzioso può esigere che i provvedimenti ad essi relativi siano presi con sentenza, mentre la funzione di arbitratore, quale sembra doversi considerare quella di chi fa la scelta del legatario, può essere più opportunamente esercitata nella forma semplice del decreto. Non sembra poi dubbia la convenienza di devolvere tale compito alla persona singola del presidente, il quale provvederà, assunte opportune informazioni, senza osservare formalità di procedura. È stata, invece, approvata la differente disciplina dettata dal progetto per le due ipotesi previste negli articoli 173 e 174, corrispondenti agli attuali articoli 631 e 632. Mentre infatti nella prima (determinazione della persona, dell'erede o del legatario e della quota di eredità) la validità della disposizione si ha soltanto quando ricorrono le condizioni determinate dal secondo comma dell'art. 631, e negli altri casi non ha rilievo il fatto che l'arbitrio del terzo sia arbitrium merum o arbitrium boni viri, invece nella seconda (determinazione della cosa legata) la disposizione è valida ogni volta che la determinazione debba essere fatta arbitrio boni viri. E l'ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 632 (legato per remunerazione di servizi) non è un'eccezione al principio affermato nel primo comma, ma è appunto un cospicuo esempio di determinazione affidata all'arbitrium boni viri dell'onerato o del terzo. Ho poi coordinato la formulazione dell'art. 632, primo comma, con quella dell'art. 1349. Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 308
L'ammissibilità in termini generali della condizione risolutiva nelle disposizioni monis causa non è stato immune da critiche. È stato proposto di distinguere tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare e di ammettere per le prime soltanto la condizione sospensiva, per le seconde tanto la sospensiva quanto la risolutiva: e ciò per la preoccupazione di evitare che i diritti acquistati medio tempore dai terzi siano posti nel nulla per effetto della retroattività della condizione. Al riguardo è da considerare anzitutto che, se tale esigenza meritasse di essere soddisfatta. Occorrerebbe bandire in via generale, e quindi anche dalle disposizioni a titolo particolare, l'ammissibilità della condizione risolutiva. Ora è manifesta l'inopportunità pratica di una tale soluzione estrema. Inoltre, a prescindere da questo rilievo, sembra eccessiva la preoccupazione per la sorte degli acquisti fatti medio tempore da terzi, poichè chi contratta con un erede testamentario, seguendo i criteri della normale prudenza, non può fare a meno di accertarsi dell'esatta posizione giuridica dell'erede quale risulta dal testamento, che è soggetto a trascrizione, e perciò acquista dall'erede con piena consapevolezza della sussistenza della condizione e del pericolo della risolubilità dell'acquisto fatto. Del resto le norme relative alla trascrizione e l'art. 524, ultimo comma, eliminano ogni inconveniente pratico su questo punto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 309