Art. 643 c.c.Amministrazione in caso di eredi nascituri

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[1]Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa.

[2]Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art643 · fonte su Normattiva