Art. 643 c.c. — Amministrazione in caso di eredi nascituri
[1]Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa.
[2]((Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.))
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva