Art. 672 c.c. — Spese per la prestazione del legato
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 662 — Onere della prestazione del legato
Il testatore puo' porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o piu' legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi. Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva…
Art. 46
(Art. 32 D.P.R. n. 637/1972) Presunzione di legato 1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono ad un terzo e' considerato legato a …
Art. 129
Presunzione di legato (articolo 46 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono a un terzo…
Art. 671 — Legati e oneri a carico del legatario
Il legatario e' tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.…
Art. 673 — Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore. L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.…
Art. 632 — Determinazione di legato per arbitrio altrui
… mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantita' del legato. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantita'.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Un ultimo rilievo è stato fatto a proposito della norma che regola la sorte delle accessioni della cosa legata (art. 667). Non è stato approvato il criterio, seguito dal progetto definitivo, di attribuire al legatario gli acquisti posteriori che hanno accresciuto il fondo legato, purchè siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica. È stato proposto invece di stabilire che gli acquisti posteriori sono dovuti al legatario sempre quando il testatore abbia inteso con essi costituire un fondo unico. Ma questa seconda soluzione, fondata sopra una mera presunzione di volontà del testatore, mi è sembrata meno opportuna dell'altra, e perciò ho tenuto fermo su questo punto il progetto definitivo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 322
Gli articoli 214 e 215 del testo precedente, riguardavano, in sostanza, due aspetti di unico problema: e cioè il regolamento dei frutti o degli interessi della cosa legata, secondo che questa appartenesse al testatore o ad altri. Mi è pertanto sembrato opportuno, nel nuovo testo, fondere le due disposizioni in un solo articolo (669).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 323
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art672 · fonte su Normattiva