Art. 740 c.c. — Donazioni fatte all'ascendente dell'erede
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[1]Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire cio' che e' stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredita' di questo.
[2]Ai discendenti del figlio naturale che succedono per rappresentazione si applica il terzo comma dell'art. 738 anche per le donazioni fatte al loro ascendente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva