Art. 741 c.c.Collazione di assegnazioni varie

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[1]E' soggetto a collazione cio' che il defunto ha speso per costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti per causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un collocamento, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

[2]Se il dotante ha pagato la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata e' solo tenuta a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art741 · fonte su Normattiva