Art. 741 c.c. — Collazione di assegnazioni varie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →
[1]E' soggetto a collazione cio' che il defunto ha speso per costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti per causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un collocamento, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
[2]Se il dotante ha pagato la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata e' solo tenuta a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva