Art. 762 c.c.Omissione di beni ereditari

L'omissione di uno o piu' beni dell'eredita' non da' luogo a nullita' della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art762 · fonte su Normattiva