Art. 524 c.c.Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

[1]Se taluno rinunzia, benche' senza frode, a un'eredita' con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredita' in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

[2]Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art524 · fonte su Normattiva