Art. 764 c.c. — Atti diversi dalla divisione
[1]L'azione di rescissione e' anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
[2]L'azione non e' ammessa contro la transazione con la quale si e' posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorche' non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva