Art. 764 c.c.Atti diversi dalla divisione

[1]L'azione di rescissione e' anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

[2]L'azione non e' ammessa contro la transazione con la quale si e' posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorche' non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art764 · fonte su Normattiva