Art. 827 c.c. — Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprieta' di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
I beni immobili che non sono in proprieta' di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROPRIETA' - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Proprietà - Rinuncia abdicativa - Natura - Atto unilaterale e non recettizio - Fondamento - Conseguenze.
PROPRIETA' - ACQUISTO - IN GENERE In genere. 26 <!-- pag. 27 --> La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e non nell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene.
Riguarda ancheart. 832 Codice civile
Precedenti: 349009-01, 646673-01, 524819-01, 518632-01
Rinuncia abdicativa - Natura - Atto unilaterale non recettizio - Contenuto - Effetti - Meritevolezza dell’interesse perseguito - Finalità egoistica - Nullità o abuso del diritto - Esclusione - Fondamento.
Le Sezioni Unite, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., hanno affermato i seguenti principi di diritto: - «la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››»; - «Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato».
Riguarda ancheart. 363-bis Codice di procedura civileart. 832 Codice civileart. 42 Costituzione
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
PROPRIETA' - ACQUISTO - IN GENERE In genere. 26 <!-- pag. 27 --> La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e non nell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene.
Rv. 675840-01
Collegamenti
Art. 14
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo…
Art. 58
Le foreste di proprieta' dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un…
Art. 67
Le foreste di proprieta' dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un…
Art. 6
I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato; le cave, quando la disponibilita'…
Art. 56
Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.…
Art. 825 — Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle provincie e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni indicati dagli articoli…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho accolto nel codice (art. 826) la distinzione tra patrimonio disponibile e patrimonio indisponibile dello Stato, già sancita nel citato regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, riportando in questa seconda categoria le foreste che le leggi in materia, con diversa accezione del termine «demanio», dichiarano costituire il «demanio forestale» dello Stato; le miniere; le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico ritrovate nel sottosuolo; i beni costituenti la dotazione della Corona; le caserme, le navi da guerra, gli aeromobili militari e le armi in genere.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 396
Colmando una lacuna del codice del 1865, la quale aveva aperto l'adito a dubbi e a soluzioni diverse, ho disposto (art. 827) che i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato: con questa nuova norma è pertanto escluso che vi siano beni immobili senza proprietario.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 398
il quale ha tolto al privato la disponibilità delle miniere in generale e delle cave e torbiere in casi particolari, facendone oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione - se così le miniere come le cave e torbiere sottratte alla disponibilità dei privati dovessero ormai ritenersi comprese tra i beni del pubblico demanio; mi è sembrata preferibile la soluzione negativa, perchè l'appartenenza al demanio pubblico non consente mai che il concessionario abbia il diritto di trarre da solo tutti i frutti della cosa: abbia, cioè, della cosa il godimento esclusivo sino a esaurimento della medesima. In conformità di un'autorevole corrente dottrinale, ho pertanto compreso le miniere nella categoria del patrimonio indisponibile. In questa categoria ho altresì ricondotto gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. Il rapporto tra i beni menzionati e l'attuazione di dati compiti dello Stato esige infatti che di tali beni sia assicurata la destinazione; e come i beni stessi fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, se a questo appartengono, così, secondo la diversa appartenenza, fanno parte del patrimonio indisponibile delle provincie e dei comuni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1443
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art827 · fonte su Normattiva