Art. 834 c.c.
Espropriazione per pubblico interesse
[1]Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.
[2]Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva