Art. 933 c.c. — Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
[1]I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.
[2]Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva