Art. 933 c.c.Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

[1]I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

[2]Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art933 · fonte su Normattiva