Art. 846 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99
Testo vigente dal 7 maggio 2004, tuttora in vigore · versione 183 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99
Testo vigente dal 7 maggio 2004, tuttora in vigore · versione 183 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - ART. 31 LEGGE PROVINCIALE 29 MARZO 1954, N. 1 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 4 E 11, N. 9). PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - ART. 11 DISP. PREL. CODICE CIVILE - ART. 31 LEGGE PROVINCIALE 29 MARZO 1954, N.1 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA. (STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 4 E 11, N. 9). PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - ARTT. 718, 720, 722, 846 E 1111 CODICE CIVILE - ART. 31 LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 29 MARZO 1954, N. 1 - COMPATIBILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La maggiore estensione della potesta' legislativa provinciale in materia di masi chiusi e' di per se' sufficiente ad escludere la illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato contenuti negli artt. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, 718, 720, 722, 846, 1111 dello stesso Codice in riferimento agli artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Peraltro l'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, che estende la disciplina del maso chiuso ad aziende agricole in comunione incidentale all'entrata in vigore della legge stessa, non ha carattere retroattivo, perche' l'efficacia ex tunc della divisione concerne il titolo di acquisto della quota e non il bene, da riguardarsi in base alla legge attualmente vigente, che lo qualifica indivisibile. Non sorge quindi questione di contrasto fra il citato art. 31 della legge provinciale e l'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile. Lo stesso art. 31 della legge provinciale, nello stabilire l'indivisibilita' del maso chiuso, non viola, poi, il sistema degli artt. 718, 720, 722 e 846 del Codice civile, i quali prevedono anch'essi, in alcuni casi, l'indivisibilita' di beni immobili; ne' viola l'art. 1111 dello stesso Codice, secondo cui nemo invitus ad comunionem compellitur, perche' non impedisce che alcuno dei consortes possa uscire dalla comunione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art846 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 718 Codice civileart. 722 Codice civileart. 720 Codice civileart. 1111 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.