Sentenza n. 5/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della
legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla
successiva legge provinciale del 2 settembre 1954, n. 2, promosso con
l'ordinanza 26 marzo 1956 del Pretore di Brunico nel procedimento di
volontaria giurisdizione promosso da Pirchner Amalia, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 9 del 5
maggio 1956 ed iscritta al n. 132 del Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano;
udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi gli avvocati Karl Tinzl e Alberto Trabucchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La signora Pirchner Amalia in Oberpertinger, con ricorso del 16
febbraio 1956, chiese al Pretore di Brunico, ai sensi dell'art. 31
della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata
con successiva legge 2 settembre 1954, n. 2, l'annotazione nel libro
fondiario della sua dichiarazione di volere assumere il "maso chiuso"
Liensberger in P. T. 25/I del c. c. di S. Sigismondo, caduto in una
comunione ereditaria anteriormente a detta legge e rimasto indiviso.
Con ordinanza del 20 marzo 1956 il Pretore di Brunico sollevò di
ufficio la questione di legittimità costituzionale del citato art. 31,
rilevando: che esso è in contrasto con gli artt. 4 e 11 dello Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con la legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; che viola il principio della
irretroattività delle leggi contenuto nell'art. 11 delle disposizioni
sulla legge in generale e contravviene alla norma dell'art. 1111 del
Cod. civ. che esclude i limiti alla divisibilità della comunione.
E pertanto, a norma dell'art. 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il Pretore sospese il procedimento di volontaria giurisdizione promosso
dalla suddetta signora Pirchner Amalia in Oberpertinger e ordinò la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
A cura della cancelleria della Pretura di Brunico l'ordinanza fu
notificata alle parti e al Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano e fu poi pubblicata, per disposizione del Presidente della
Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 12 maggio 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino - Alto Adige del 5 maggio 1956.
Con deliberazione del 29 marzo 1956 la Giunta provinciale di
Bolzano dette mandato all'avv. Karl Tinzl e all'avv. Alberto Trabucchi
di rappresentare e difendere gli interessi della Provincia presso la
Corte costituzionale in merito alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 della legge provinciale sollevata dal
Pretore di Brunico con l'ordinanza 20 marzo 1956, e si costituì in
data 14 aprile 1956.
Nell'atto di costituzione e in una successiva memoria la difesa
della Giunta provinciale di Bolzano si è opposta ai motivi di
legittimità costituzionale prospettati nell'ordinanza del Pretore di
Brunico, invocando, per quanto riguarda la violazione degli artt. 4 e
11 dello Statuto speciale Trentino - Alto Adige, la sentenza n. 4 della
Corte costituzionale in data 25 giugno 1956 e negando che il principio
della irretroattività delle leggi abbia carattere costituzionale.
Secondo la difesa della Giunta provinciale, l'art. 31, peraltro, non
vulnera alcun diritto quesito né impedisce ai soggetti di sottrarsi
alla comunione, e quindi non è in contrasto con quei principi
ondamentali dell'ordinamento dello Stato che l'ordinanza del Pretore di
Brunico assume violati dalla norma provinciale. Considerato in diritto :
La legge provinciale di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata
con quella successiva del 2 settembre 1954, n. 2, fu già esaminata
dalla Corte in occasione di una precedente ordinanza del 25 gennaio
1956 del Pretore di Brunico, con la quale era stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 di tale legge in
riferimento all'art. 108 della Costituzione ed agli artt. 4, 5, 11, 12
dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con la
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
La Corte, nella sentenza n. 4, rilevò che il "maso chiuso" è un
istituto che era stato abolito con R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, ma
che il legislatore costituente ha, per andare incontro alle aspirazioni
e richieste della popolazione dell'Alto Adige, richiamato in vita con
la disposizione dell'art. 11 n. 9 dello Statuto, in base alla quale il
legislatore provinciale può disciplinare la materia dei "masi chiusi"
nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente, e, in
conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la
natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11
contemplate.
Conseguentemente la Corte dichiarò non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata nell'ordinanza del Pretore del 25
gennaio 1956.
Con la nuova ordinanza emessa in data 20 marzo 1956 il Pretore di
Brunico ha sollevato la questione della legittimità costituzionale di
un altro articolo della stessa legge provinciale di Bolzano, e
precisamente nell'art. 31 che dispone:
"Se un maso chiuso, al momento in cui hanno inizio gli effetti
legali di cui all'art. 8, è comproprietà di due o più persone, e se
la comunione derivi da acquisto in via di successione legittima o
testamentaria, il chiamato all'assunzione e i coeredi hanno facoltà di
procedere alla divisione e all'assunzione in conformità degli artt. 18
a 27 della presente legge.
"L'erede chiamato all'assunzione decade dal suo diritto se entro
due anni dal momento suddetto non dichiari di voler assumere il maso.
Anche gli altri coeredi decadono dal diritto di voler assumere il
maso, se ognuno entro il termine di un mese dalla mancata dichiarazione
di chi lo precede, non dichiari di voler assumere il maso.
"Le dichiarazioni saranno fatte con atto notificato dall'ufficiale
giudiziario. Nel caso in cui entro il termine di cui sopra il diritto
all'assunzione non venga fatto valere da nessun coerede, rimane
esistente la comproprietà.
"In caso di vendita di singole quote di comproprietà, ai
comproprietari spetta il diritto di prelazione a norma dell'art. 732
del codice civile".
Nell'ordinanza si afferma che il detto art. 31, - estendendo la
qualifica di maso chiuso e la relativa disciplina giuridica ad aziende
agricole, che, cadute in successione ereditaria anteriormente
all'entrata in vigore della succitata legge del 1954, si trovassero in
tale momento ancora in regime di comunione tra i coeredi, - detta una
norma di efficacia retroattiva contrastante col carattere dichiarativo
della divisione ereditaria, e che perciò viola i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato consacrati nell'art. 11 della
disposizione sulla legge in generale e negli artt. 718 e 1111 Cod.
civ., la cui osservanza è imposta dalle norme degli artt. 4 e 11 dello
Statuto per il Trentino - Alto Adige.
Ma tale assunto è infondato.
La menzionata maggiore estensione della potestà legislativa
provinciale in materia di masi chiusi affermata dalla Corte nella
sentenza n. 4 sarebbe per sé sufficiente ad escludere la asserita
illegittimità dell'art. 31.
In ogni modo si osserva che esso non viola i principi generali sia
dell'art. 718 Cod. civ. che afferma il diritto di ciascun coerede a
chiedere la sua parte in natura, sia dell'art. 1111 che vieta la
indivisibilità perpetua della comunione, né contrasta con l'art. 11
disp. prel. del Codice civile.
Si tratta di vedere se per la divisione di una azienda agricola -
che era in passato qualificata "maso chiuso" e la cui consistenza
tavolare sia rimasta immutata tra il momento dell'emanazione del R.D. 4
novembre 1928, n. 2325, che abolì l'istituto del maso chiuso, ed il
momento del suo ripristino in virtù della norma costituzionale
dell'art. 11 n. 9 dello Statuto attuata con la legge provinciale del
1954 - debba applicarsi il sistema dell'art. 718 del Codice civile o
quello di questa legge, quello cioè della legge vigente al momento in
cui si deve concretamente procedere alla divisione ereditaria. Niun
dubbio che debba applicarsi questa nuova legge, tanto più in quanto
essa è stata dettata per soddisfare un interesse generale di diritto
pubblico. È opportuno a questo punto chiarire la portata dell'art. 1
n. 1 della legge in questione, il quale è il presupposto dell'art. 31.
Esso detta:
"Vengono costituite in maso chiuso:
1) Le aziende agricole che al 30 giugno 1929 erano iscritte nella
sezione I (masi chiusi) del libro fondiario, e la cui consistenza
tavolare, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia
identica a quella del 30 giugno 1929. . . ".
Nell'ordinanza in esame si dice che la "consistenza tavolare
identica", di cui parla l'art. 1 n. 1, non sarebbe quella materiale,
sibbene quella giuridica.
Ma non è così.
Tale espressione "consistenza tavolare identica" si riferisce non
alla spettanza giuridica dell'azienda agricola, ma allo stato formale
che risulta dalla identica iscrizione dell'azienda stessa nel registro
fondiario.
Nella partita tavolare, di cui all'art. 2 della legge generale 25
luglio 1871, B.L.I., n. 95, - secondo il nuovo testo allegato al R.D.
28 marzo 1929, n. 499, contenente le disposizioni relative ai libri
fondiari dei territori delle nuove provincie, - si distinguono: il
"foglio di consistenza" (A), quello di "proprietà" (B) e il foglio
degli "aggravi" (C). Nel foglio A, che è quello che qui interessa per
intendere il valore dell'espressione "consistenza tavolare" di cui
all'art. 1 n. 1 della legge provinciale, una sezione contiene la
indicazione dei corpi tavolari con le particelle che compongono la
rispettiva partita, un'altra sezione registra le incorporazioni e le
escorporazioni subite dal corpo tavolare stesso. È quindi da questo
foglio che si deve rilevare se la "consistenza tavolare" sia mutata o
meno rispetto a quella esistente alla data del 30 giugno 1929, alla
quale fa riferimento l'art. 1 della legge provinciale del 1954.
Ora, in seguito alla successione ereditaria nell'azienda, per la
quale fino al momento della entrata in vigore di questa legge non sia
sopravvenuta la divisione tra i coeredi a mezzo della escorporazione
delle rispettive particelle, non si è alterata la "consistenza
tavolare" registrata nel foglio A del libro fondiario. Essa è
esattamente identica a quella precedente.
Ne consegue che l'art. 31 della legge provinciale, in forza del
quale sono costituiti in masi chiusi le aziende agricole in comunione
incidentale, cioè lasciati indivisi e con la stessa consistenza
tavolare, non contiene norma contrastante con quella dettata dall'art.
1 n. 1, ma ne costituisce una conseguente applicazione.
Nell'ordinanza in esame si dice che l'art. 31 altererebbe l'oggetto
già recepito nel patrimonio dei coeredi, ciascuno dei quali per l'art.
718 Cod. civ. ha diritto alla quota in natura.
Ma l'art. 718 pone la regola per il caso più comune, che è
quello di beni divisibili; vi sono beni indivisibili, sia per natura
sia per disposizione di legge.
Questo principio è stato consacrato nel Codice civile anche per la
divisione dei beni ereditari, il cui carattere dichiarativo non viene
meno ove essi siano o diventino indivisibili per fatto naturale o per
disposizione di legge, giacché l'efficacia ex tunc concerne il titolo
di acquisto alla quota e non il bene, che deve essere riguardato in
base alla legge attualmente vigente. E se questa venga a qualificare il
bene come indivisibile, ciascun condividente realizzerà il proprio
diritto su una quota astratta.
Per questa ragione la disposizione dell'art. 31 non è retroattiva.
Onde viene meno nella presente causa la necessità di esaminare se sia
o meno legittima costituzionalmente una legge regionale che contenga
disposizioni con efficacia retroattiva.
Lo stesso art. 718 Cod. civ., mentre detta il principio del diritto
di ciascun coerede alla sua parte in natura, aggiunge "salvo le
disposizioni degli articoli seguenti".
L'art. 720 prevede la necessità o l'opportunità di evitare la
ripartizione in natura, quando gli immobili non siano comodamente
divisibili o quando il loro frazionamento possa recare pregiudizio alle
ragioni della pubblica economia o dell'igiene. L'art. 722 prevede
addirittura il caso che nell'eredità vi siano beni "che la legge
dichiara indivislbili nell'interesse della produzione nazionale".
È proprio il caso del "maso chiuso", che è dichiarato indivisibile
per ragioni di ordine economico e sociale proprie della popolazione
dell'Alto Adige, e che in conseguenza non è suscettibile di essere
diviso con l'assegnazione a ciascun coerede della sua parte in natura.
Per questo riguardo perciò l'art. 31 della legge impugnata non
contrasta, ma anzi concorda col sistema degli artt. 718, 720 e 722 del
Codice civile. E concorda anche col principio affermato dal Codice
civile, quando nell'art. 846 dispone che "non deve farsi luogo a
frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale".
Questo principio è considerato di interesse pubblico, tanto che
l'art. 848 detta che "gli atti compiuti contro il divieto del l'art.
846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del
pubblico ministero". E per favorire la formazione di unità fondiarie
più adeguate per la loro estensione alle esigenze della produzione,
l'art. 849 dà in un determinato caso ai proprietari la facoltà di
domandare l'incorporazione di appezzamenti altrui: "Indipendentemente
dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il
proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti
appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità
colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di
questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore
sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide
l'autorità giudiziaria. . . ".
Tali limiti sono imposti dal Codice civile nell'interesse generale
come nell'interesse generale sono dettati i limiti stabiliti dalla
legge provinciale impugnata.
Di fronte a questi principi di diritto pubblico, accolti sia dalla
legislazione statale sia da quella provinciale, i dubbi sollevati
dall'ordinanza del Pretore di Brunico non hanno fondamento. Cade
altresì l'appunto fatto all'art. 31 di violare il principio generale
dell'art. 1111 Cod. civ., secondo cui "nemo invitus ad comunionem
compellitur".
Peraltro la potata dell'espressione "rimane esistente la
comproprietà" adoperata nel penultimo comma dell'art. 31, è diversa
da quella indicata nell'ordinanza in esame.
L'art. 31, quando dice: "rimane esistente la comproprietà", vuol
ribadire il principio della indivisibilità del maso chiuso, e non
impedire che alcuno dei consortes possa uscire dalla comunione. Ciò
trova conferma nell'ultimo comma dello stesso art. 31, che prevede il
caso di vendita di singole quote di comproprietà, e che dispone che
"ai comproprietari spetta il diritto di prelazione a norma dell'art.
732 del Codice civile".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta con l'ordinanza del Pretore di Brunico del 26 marzo 1956,
della norma contenuta nell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano
del 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla successiva legge provinciale
del 2 settembre 1954, n. 2, in riferimento alle norme contenute negli
artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige approvato con la
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte