Art. 852 c.c.
Terreni esclusi dai trasferimenti
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
- 1)gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
- 2)i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti di pendenze dei medesimi;
- 3)le aree fabbricabili;
- 4)gli orti, i giardini, i parchi;
- 5)i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
- 6)i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
- 7)i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarita' di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva