Art. 167
[1]Le ordinarie tasse di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili stipulate dal 1° gennaio 1931 e le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie sui contratti di prestito stipulati dal 1° gennaio 1931 per la costruzione di case, sono ridotte nella misura della meta' col minimo di lire dieci, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite ed ultimate le case nel termine previsto dall'art. 165.
[2]Il rimborso della eccedenza di tassa deve essere chiesto nel termine di decadenza di sei mesi dal giorno in cui la casa e' stata effettivamente abitata e tale disposizione vale per le istanze di rimborso presentate dal 7 agosto 1931.
[3]E' pure ammesso il rimborso parziale delle tasse in proporzione dell'estensione del suolo sul quale furono in parte eseguite ed ultimate le nuove costruzioni di case e dell'area adiacente per una estensione non maggiore del doppio dell'area coperta dal fabbricato.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva