Art. 899 c.c.
Comunione di alberi
[1]Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
[2]Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
[3]Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorita' giudiziaria abbia riconosciuto la necessita' o la convenienza del taglio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva