Art. 921 c.c.Consorzi coattivi

[1]Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio puo' anche essere costituito d'ufficio dall'autorita' amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

[2]Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

[3]Il consorzio puo' anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art921 · fonte su Normattiva