Art. 929 c.c. — Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata
[1]Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
[2]Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva