Art. 94 c.c. — Luogo della pubblicazione
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[1]La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.
[2]Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
[3]L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva