Art. 961 c.c. — Pagamento del canone
[1]L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finche' dura la comunione.
[2]Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva