Art. 962 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
Testo vigente dal 7 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
Testo vigente dal 7 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ART. 18, SECONDO COMMA - ABROGAZIONE DELL'ART. 962 COD. CIV. - DIVIETO DI REVISIONE DEL CANONE E MANCATA PREVISIONE DI UNO STRUMENTO DI ADEGUAMENTO - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 1467 COD. CIV. - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 1467 cod. civ. e' applicabile esclusivamente nel campo dei diritti obbligatori e non certo in ordine all'esercizio di diritti reali, quale l'enfiteusi. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, legge 22 luglio 1966, n. 607, sotto il profilo che il domino diretto non puo', a differenza di altri cittadini, far ricorso all'art. 1467 cit., con la conseguenza che l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ. ed il ripristino dell'antico regime dell'enfiteusi darebbero luogo ad una situazione di disparita' lesiva del principio di uguaglianza, essendo del tutto razionale ed anzi rispondente a basilari principi giuridici che alla richiesta di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta siano legittimati i titolari di rapporti obbligatori e non invece i titolari di diritti reali inerenti direttamente sulla cosa.
Riguarda ancheart. 1467 Codice civileart. 18 legge 607/1966
CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - REVISIONE DECENNALE DEI CANONI ISTITUITA CON L'ART. 962 C.C. - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 42, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
L'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che dispone l'abrogazione dell'art. 962 del codice civile concernente la revisione decennale dei canoni relativi ad enfiteusi rustiche, ha il significato di un ritorno al precedente sistema tradizionale, della inalterabilita' del canone, che costituiva una secolare caratterizzazione dell'istituto, innovato appunto dalla abrogata disposizione del codice civile; ed appartiene ad una valutazione discrezionale del legislatore, che non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Parimenti infondata e' la questione di illegittimita' del detto art. 18, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 142, 144, 147 e 149 delle disposizione transitorie al codice civile, venendo la questione stessa ad inserirsi direttamente nei motivi che hanno condotto al rigetto delle censure svolte, per quanto riguarda le antiche enfiteusi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art962 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 18 legge 607/1966
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.