Art. 966 c.c.Prelazione a favore del concedente

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[1]In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente e' preferito a parita' di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, puo' riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

[2]Se i concedenti sono piu' e la prelazione non e' esercitata da tutti congiuntamente, essa puo' esercitarsi per la totalita' anche da uno solo, il quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 30 gennaio 1971 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art966 · fonte su Normattiva