Art. 971 c.c.Affrancazione

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[1]L'enfiteuta puo' affrancare il fondo dopo venti anni dalla costituzione dell'enfiteusi.

[2]Nell'atto costitutivo puo' essere stabilito un termine superiore ai venti anni, ma non eccedente i quarant'anni.

[3]Anche quando nell'atto costitutivo non e' indicato alcun termine, se in esso e' prestabilito un piano di miglioramento, l'enfiteuta non puo' procedere all'affrancazione prima che i miglioramenti siano stati compiuti.

[4]Se piu' sono gli enfiteuti, l'affrancazione puo' promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalita'. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.

[5]Se piu' sono i concedenti, l'affrancazione puo' effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.

[6]L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalita' sono stabilite da leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 30 gennaio 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art971 · fonte su Normattiva