Sentenza n. 30/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1966 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 327/1963
- art. 5legge 327/1963
- art. 7legge 327/1963
- art. 8legge 327/1963
applicata al caso
- art. 1legge 327/1963
- art. 2legge 327/1963
- art. 3legge 327/1963
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 13legge 756/1964
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente
"Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio",
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 marzo 1964 dal Pretore di Alatri nei
procedimenti civili vertenti tra Calabrese Giovanni ed altri e di Di
Fabio Bianca ed altri, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 23
maggio 1964;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1964 dal Pretore di Veroli nel
procedimento civile vertente tra Marcoccia Raffaele ed altri e Santoro
Anita, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'11 luglio 1964;
3) ordinanza emessa il 13 maggio 1964 dal Tribunale di Frosinone
nel procedimento civile vertente tra Paolucci Ida ed altri e Ferrazzoli
Luigi, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'11 luglio 1964;
4) ordinanza emessa l'8 giugno 1964 dal Tribunale di Frosinone nel
procedimento civile vertente tra Fiorini Severino e Ceci Giovanni,
iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 del 29 agosto 1964;
5) ordinanza emessa il 23 luglio 1964 dal Pretore di Sora nel
procedimento civile vertente tra la Rocca Giovanni e la Prebenda
parrocchiale di S. Restituta in Sora, iscritta al n. 147 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 238 del 26 settembre 1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione di Di Fabio Bianca, Floridi Iole,
Prebenda parrocchiale di S. Maria del Colle di Fiuggi, Di Fabio
Adelaide, Santoro Anita e Ferrazzoli Luigi (proprietari concedenti), e
di Calabrese Giovanni, Bauco Maurizio, Sarandrea Tommaso, Fiori Biagio,
Marcoccia Rosa, Raffaele, Italo, Umberto e Giovanni, Paolucci Ida,
Ottaviani Amedeo, Poli Maria e Fiorini Severino (coltivatori
miglioratari);
udita nell'udienza pubblica del 2 febbraio 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte, Giuseppe Todini e Gaetano
Ceccacci, per i proprietari concedenti, gli avvocati Antonio Putzolu e
Mario Diana, per i coltivatori miglioratari, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Franco Chiaretti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di vari procedimenti civili davanti al Pretore di
Alatri furono sollevate questioni di legittimità costituzionale degli
articoli da 1 a 7 e dell'intera legge 25 febbraio 1963, n. 327,
intitolata "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del
Lazio", in riferimento agli articoli 3, 41, 42, 97, 101, 104 e 108
della Costituzione. Il Pretore, riuniti i procedimenti, ritenne
manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 6,
rilevanti, invece, e non manifestamente infondate le altre. In
conseguenza, con ordinanza emessa il 28 marzo 1964 sospese i
procedimenti e rinviò gli atti a questa Corte. L'ordinanza,
ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio,
nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 23 maggio 1964.
2. - L'art. 1 della legge impugnata dispone nel primo comma che "i
rapporti a miglioria in uso nelle Provincie del Lazio, comunque
denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il
possesso del fondo da oltre trent'anni e abbia apportato al fondo
migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono
dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della
presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro III del Codice
civile (Enfiteusi) e nella legge 11 giugno 1925, n. 998 e successive
modificazioni e integrazioni". L'ordinanza ritiene che questa norma
obliteri indebitamente le differenze esistenti tra i vari tipi di
rapporti a miglioria in uso nel Lazio, notevoli tanto al momento della
formazione quanto e ancora più nello svolgimento del rapporto, e che
essa sia in contrasto, perciò, con l'art. 3 della Costituzione: col
quale non sarebbero compatibili, inoltre, né la parificazione dei
miglioratari agli enfiteuti disposta dal medesimo art. 1, né le
disposizioni degli artt. 3 e 4 le quali, in deroga alle norme del
Codice civile sull'enfiteusi, stabiliscono l'immediata affrancabilità
del canone e impongono la determinazione del canone di affranco non
sulla base della capitalizzazione del canone effettivamente
corrisposto, ma su quello determinato discrezionalmente dalle
Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12
giugno 1962, n. 567, inducendo così una differenza di trattamento tra
enfiteuti e enfiteuti miglioratari.
L'art. 1 della legge sarebbe in contrasto anche con l'art. 41, in
primo luogo perché, trasformando in enfiteutici anche i rapporti di
miglioria a natura associativa, toglie al concedente la direzione della
propria impresa, e in secondo luogo perché snatura e trasforma
sostanzialmente tutto il rapporto, non soltanto qualche clausola di
esso, sovrapponendo la volontà del legislatore a quella delle parti
nell'esercizio di un potere di autonomia privata e ad esclusivo
vantaggio di una delle parti, violandosi così il principio di
eguaglianza giuridica dei contraenti.
L'art. 1 sarebbe anche in contrasto con l'art. 42 della
Costituzione perché, dati i criteri di determinazione del capitale di
affranco, non garantirebbe il pagamento di un indennizzo comunque
proporzionato al diritto del quale il concedente viene privato.
3. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 2, il quale
stabilisce che, ai fini dell'applicazione della legge, la durata del
rapporto dell'attuale miglioratario si cumula con quella dei rapporti
dei miglioratari precedenti, quando ricorrano certe condizioni,
deriverebbe dall'inscindibile sua connessione con l'art. 1 ora
esaminato.
4. - L'art. 3, che dispone l'immediata affrancabilità del fondo in
deroga all'art. 971 del Codice civile, contrasterebbe con l'art. 3
della Costituzione per l'ingiustificato trattamento preferenziale
riservato ai miglioratari nei confronti degli enfiteuti.
5. - L'art. 4 stabilisce che le ricordate Commissioni tecniche
provinciali determinano "nella misura minima e massima le quote di
ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi tenendo conto
oltre che dei criteri fissati dall'art. 3 della legge 12 giugno 1962,
n. 567, del trasferimento degli oneri fondiari a carico del
miglioratario, nonché della parte di reddito relativa alla quota dei
miglioramenti già spettanti al miglioratario per convenzione o per uso
locale". "La quota dei prodotti attribuita al concedente o il canone a
lui spettante - dispone il secondo comma di quest'articolo - saranno
presi a base della determinazione del capitale di affrancazione ai
sensi dell'art. 971 del Codice civile".
Rispetto a quest'articolo il Pretore ritiene giustificato il
rilievo dei concedenti che hanno addotto esempi di fondi suscettibili
di utilizzazione edilizia, affrancati dai miglioratari a fine
speculativo.
Ne conseguirebbe la violazione dell'art. 3 per l'ingiustificato
arricchimento del miglioratario che ne discende, e dell'art. 42 per il
trasferimento senza serio indennizzo del suolo edificatorio al
miglioratario. Gli stessi articoli verrebbero violati per il fatto che
si fa riferimento agli organi e ai criteri posti nella citata legge n.
567 del 1962 per la determinazione dell'equo canone per i contratti di
affitto, data la commistione che cosi si opererebbe di due differenti
categorie di rapporti tra proprietario e coltivatore, al fine di
regolare il passaggio della proprietà dal primo al secondo. Sempre gli
artt. 3 e 42 della Costituzione sarebbero violati poi dalla circostanza
che la legge impugnata istituisca Commissioni provinciali e non già
una Commissione regionale per tutto il Lazio, come avrebbe dovuto, al
fine di assicurare "trattamenti coerenti alla varietà e alle
simiglianze dei rapporti a miglioria esistenti nella Regione".
Segnatamente l'art. 42, viceversa, sarebbe violato dall'attribuzione di
poteri discrezionali, in un campo di riserva assoluta di legge, alle
Commissioni per la determinazione dei capitali di affranco, poteri
discrezionali che avrebbero portato, nel fatto, all'attribuzione di
capitali di affranco del tutto irrisori.
La composizione, poi, di queste Commissioni profilerebbe un
contrasto degli artt. 4 e 5 della legge impugnata con gli artt. 101 e
104 della Costituzione, per il trasferimento che essi operano del
potere decisorio dai giudici alle Commissioni tecniche provinciali e,
in ogni caso, con l'art. 108 della Costituzione per la mancata
previsione di qualsiasi garanzia di indipendenza per i componenti delle
Commissioni medesime.
6. - L'art. 5 della legge, prevedendo l'integrazione delle
Commissioni con due rappresentanti dei concedenti a miglioria e con due
rappresentanti dei miglioratari e non anche la sostituzione dei
componenti tecnici delle medesime Commissioni designati dalle
associazioni dei proprietari di fondi concessi in affitto e dei
fittuari, con tecnici designati dalle associazioni dei concedenti a
miglioria e dei miglioratari, non sarebbe conforme al precetto
dell'art. 97 della Costituzione, per il quale i pubblici uffici sono
organizzati mediante disposizioni di legge in modo che sia assicurato
il buon andamento dell'Amministrazione; e nemmeno ai principi di
democraticità e di rappresentanza delle categorie negli organi
deliberanti: "principi coessenziali al vigente ordinamento
costituzionale".
7. - Per i motivi già esposti in relazione agli artt. 4 e 5
sarebbe da considerare incostituzionale il rinvio alla legge 12 giugno
1962, n. 567, disposto dall'art. 7 della legge impugnata.
8. - Infine tutta la legge sarebbe viziata da una deviazione di
fondo che integrerebbe un vizio di eccesso di potere legislativo.
Infatti la finalità della legge di trasferire la proprietà de fondi
dai concedenti ai miglioratari si è perseguita mediante la
dichiarazione di perpetuità "per tutti indistintamente i contratti a
miglioria con annessa affrancabilità immediata sulla base di canoni e
quote discrezionalmente determinati dalle Commissioni provinciali",
laddove la realtà dei rapporti porterebbe a ritenere che ricorrano
nella fattispecie gli estremi per l'applicazione dell'istituto della
espropriazione con le garanzie costituzionali e giudiziarie che vi sono
connesse.
9. - Nel presente giudizio si sono costituiti le signore Bianca Di
Fabio e Iole Floridi e don Carlo Speranza, parroco di S. Maria del
Colle in Fiuggi, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Abbamonte.
Le deduzioni sono state depositate il 10 giugno 1964. In esse la difesa
riprende e svolge gli argomenti che nell'ordinanza sono stati posti a
fondamento delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
L'art. 1 violerebbe il principio di eguaglianza perché dispone
un'identica disciplina per situazioni che la stessa legge, parlando di
rapporti comunque denominati e comunque costituiti e, dunque, comunque
regolati, considera diverse. A sostegno di questa molteplicità e
diversità sostanziali di rapporti che vanno sotto il nomen iuris di
colonia migliorataria, la difesa riporta testualmente uno studio
comparso nel 1956 che dà conto della diffusione di questi contratti
nella Provincia di Frosinone e della diversità del loro regolamento
nelle varie zone di questa Provincia. Da questa diversa natura di
contratti unificati nel regolamento legislativo, discende anche la
violazione dell'art. 42 della Costituzione, dato che la legge ha
disposto il diritto di affranco anche per le colonie precarie, per le
quali codesto diritto non era punto previsto, e ha così disposta una
espropriazione parziale e senza indennizzo, a favore del colono, che ha
acquistato a titolo costitutivo un nuovo diritto, a carico del diritto
di proprietà che ne risulta in proporzione corrispondente diminuito
senza indennizzo. La violazione dell'art. 3 si verificherebbe, poi,
anche sotto un altro profilo, avendo l'art. 1 parificato i rapporti
miglioratari all'enfiteusi, ma avendo poi gli articoli successivi, con
incoerenza logica e sistematica, che sarebbe significativo sintomo di
eccesso di potere legislativo, stabilito una disciplina diversa da
quella propria dell'enfiteusi e più favorevole ai miglioratari. Il
legislatore cioè parifica due situazioni e nel contempo le regola e
tratta diversamente, senza alcuna razionale giustificazione.
L'art. 1 violerebbe inoltre anche l'art. 41, perché trasforma in
enfiteutici quei rapporti di colonia migliorataria pacificamente
considerati rapporti associativi, nei quali è riservata al concedente
la direzione dell'impresa.
Per l'art. 2, la illegittimità discenderebbe dalla inscindibile
sua connessione con l'art. 1, e per l'art. 3 dal fatto che stabilirebbe
una disparità di trattamento per situazioni (colonia migliorataria,
enfiteusi) che la stessa legge unifica.
All'art. 4 la difesa delle parti addebita le medesime censure
dell'ordinanza, partendo anch'essa dalla considerazione che la legge ha
avuto riguardo esclusivamente alla destinazione agricola dei fondi,
molti dei quali viceversa sono attualmente suoli edificatori. La legge
avrebbe ignorato i fatti sopravvenuti, fatti che sarebbero rilevanti
alla stregua di norme costituzionali, dato che, con violazione
dell'art. 3, secondo comma, non ha tenuto conto della diversità di
situazione dei fondi, producendo, inoltre, con violazione dell'art. 42,
una spoliazione del proprietario senza indennizzo e senza che sia
soddisfatta alcuna esigenza sociale. La difesa lamenta anche, sempre in
relazione all'art. 4, la violazione degli artt. 3 e 42 perché la
determinazione dell'equo canone come base dell'affranco è fatta
seguendo i criteri fissati dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, art. 3,
per determinare l'equo canone per un rapporto del tutto diverso da
quello delle colonie miglioratarie, il contratto d'affitto: si
sarebbero anche sotto questo profilo parificate situazioni diverse, e
si sarebbe anche qui determinato in maniera non conforme alla
Costituzione l'indennizzo al proprietario. E sempre l'art. 4 avrebbe
un'altra volta violato il principio di eguaglianza usando un eguale
trattamento, ai fini delladeterminazione del capitale di affranco, per
i rapporti in cui la miglioria è opera del colono e per gli altri nei
quali il concedente ha contribuito all'opera di miglioramento. E ancora
quel principio sarebbe violato, sempre dall'art. 4, per il fatto che
sono state istituite Commissioni provinciali e con ciò creata la
possibilità di trattamento diverso nelle cinque Provincie del Lazio
nelle quali l'art. 1 della stessa legge ha affermato l'esistenza di
eguali situazioni, dichiarando la perpetuità di tutti i rapporti a
miglioria comunque denominati e costituiti. Senza dire che anche sotto
questo profilo si verificherebbe una violazione dell'art. 42 per la
ingiustificata differenza tra gli indennizzi rispettivamente
corrisposti nelle varie Provincie.
Sostanzialmente conformi a quelli dell'ordinanza sono pure i motivi
che comporterebbero l'illegittimità di questo art. 4 per la violazione
della riserva di legge degli articoli 41 e 42 della Costituzione
operata per il fatto che la determinazione del canone, base del prezzo
di affranco, è fatta dalle Commissioni provinciali con lati poteri
discrezionali. La difesa sottolinea che la critica non riguarda tanto
la riduzione dell'indennizzo quanto il metodo seguito per conseguire
tale riduzione; diverso da quello che, a suo avviso, sarebbe stato
conforme alla Costituzione, vale a dire la determinazione per legge dei
criteri per corrispondere un serio indennizzo, sia pure al disotto del
valore venale. Affidando viceversa la determinazione di tali criteri
alle Commissioni, si è giunti ad attribuire al proprietario un
indennizzo irrisorio in taluni casi calcolato su una percentuale pari
ad 1/120 del prodotto. Da ciò la difesa deduce anche, negli stessi
termini dell'ordinanza, la esistenza di un vizio di eccesso di potere
che colpirebbe l'intera legge. Ancora e sempre rispetto all'art. 4, la
difesa lamenta il fatto che il potere dei giudici sia stato vincolato,
in caso di controversie relative alla determinazione dei capitali di
affranco, alle decisioni delle Commissioni provinciali con violazione
degli artt. 101 e 104 della Costituzione e dell'art. 108: quest'ultimo
nell'ipotesi che si volesse considerare legittimo il trasferimento del
potere decisorio dai giudici alle Commissioni, stante che la legge non
prevede alcuna garanzia per l'indipendenza dei membri di queste, che
partecipano da estranei all'amministrazione della giustizia.
L'art. 5 violerebbe l'art. 97 della Costituzione per il fatto, già
messo in rilievo dall'ordinanza, che i tecnici designati dai
proprietari di fondi locali e dagli affittuari, che fanno parte delle
ricordate Commissioni provinciali, non sarebbero stati sostituiti da
tecnici designati dalle associazioni dei concedenti e dei miglioratari.
E, infine, anche per l'art. 7 della legge il motivo di
incostituzionalità che si ravvisa nel richiamo che quell'articolo fa
della legge 567 del 1962, è quello stesso espresso nell'ordinanza,
della Commissione che quel richiamo opera delle norme relative all'equo
canone per gli affitti con le norme relative all'affrancabilità delle
colonie ad meliorandum.
10. - Si è pure costituita la signora Adelaide Di Fabio in
Ceccacci, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Ceccacci. Nelle
deduzioni depositate il 10 giugno 1964, la difesa della parte, premesso
un elenco dei vari tipi di colonia migliorataria in uso nelle Provincie
del Lazio e affermato che tutti codesti contratti sarebbero stati
sempre riconosciuti "di natura associativa e di carattere personale e
di credito", che pertanto il diritto del colono dovrebbe essere
assistito da una presunzione iuris tantum, tale cioè da consentire al
concedente la prova contraria - consuetudine o titolo scritto - che non
si tratti di colonia migliorataria, specificamente si lamentano le
violazioni degli artt. 3, 41, 42, 76, 101, 104 e 108 della Costituzione
nei termini e per i motivi esposti nell'ordinanza e sopra riferiti. La
difesa della signora Di Fabio solleva anche la questione di
legittimità dell'art. 6 della legge che, come s'è detto, il Pretore
di Alatri ha ritenuto manifestamente infondata; considera le competenze
attribuite alle Commissioni provinciali una delegazione legislativa
illegittima; sostiene che la legge agisce retroattivamente e ritiene
che non si debba escludere anche al di fuori della sfera penale,
l'illegittimità di leggi retroattive, specie quando esse incidano
grandemente nella sfera degli interessi privati, sacrificandoli, e
nella sfera dell'autonomia privata, comprimendola.
11. - Si sono pure costituiti i signori Giovanni Calabrese,
Maurizio Bauco, Tommaso Sarandrea, Biagio Fiori e Rosa Marcoccia,
rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Diana ed Antonio Putzolu.
Nelle deduzioni depositate il 12 giugno 1964 la difesa sostiene che
la legge non avrebbe regolato tutti indistintamente i rapporti di
miglioria, ma soltanto quelli "in uso nelle Provincie del Lazio, nei
quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni
ed abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale e
della convenzione... mediante impianto di culture arboree ed
arbustive... ne abbia pagato il valore all'atto dell'ingresso nel
fondo". Sicché la dichiarazione di perpetuità dell'art. 1 riferita a
un tipo di rapporto, storicamente e giuridicamente ben delineato,
sarebbe legittima e troverebbe precedenti nella presunzione di
perpetuità della prestazione stabilita in relazione a determinati
presupposti dall'art. 2 della legge 11 giugno 1925, n. 998 e dalle
leggi precedenti che regolavano la materia delle affrancazioni. Ne
conseguirebbe l'infondatezza dell'assunta violazione dell'art. 41,
stante che nella colonia migliorataria alla quale fa riferimento la
legge, titolare dell'impresa agraria è il colono. Né sussisterebbe la
violazione dell'art. 42 della Costituzione, dato che la determinazione
del capitale di affranco sarebbe fatta "con riferimento alla
capitalizzazione del canone di cui il concedente gode all'atto della
richiesta di affrancazione". La legittimità dell'art. 2, il quale
consente, in presenza di certi presupposti, la cumulabilità della
durata del rapporto dell'attuale miglioratario con quella dei
miglioratari precedenti, deriverebbe "dal carattere reale che viene
impresso al diritto relativo alle migliorie medesime". Infondate, poi,
le censure all'art. 3: la parità di trattamento tra enfiteuta e
miglioratario sarebbe assicurata "dalla base comune rappresentata dalla
entità del canone rispettivamente dovuto in base ai due rapporti" e
dal requisito del possesso ultratrentennale prescritto dall'art. 1
insieme con l'adempimento delle migliorie. L'art. 4 sarebbe legittimo
in rapporto all'art. 3 della Costituzione perché la determinazione del
capitale di affrancazione non potrebbe essere fatta se non sulla base
della situazione giuridica in atto, non con riferimento ad eventi
futuri ed eventuali. Né potrebbe sostenersene l'illegittimità nei
confronti dello stesso art. 3 e dell'art. 42 della Costituzione,
perché il compito sostanziale delle Commissioni tecniche provinciali
non muta se il canone equo da esse stabilito debba servire non già per
l'affitto, ma di base alla determinazione del capitale di affranco:
tanto più, poi, che in questo caso le Commissioni sono tenute a
seguire particolari criteri definiti dal medesimo art. 4. Né ha
rilievo il fatto che la legge abbia previsto Commissioni provinciali e
non una Commissione regionale, essendo identica la funzione, i compiti
e i criteri che le Commissioni devono osservare. Sulla piena
legittimità dei poteri attribuiti alle Commissioni in riferimento agli
artt. 101, 104 e 108 della Costituzione la difesa richiama una sentenza
di questa Corte (n. 40 del 13 maggio 1964). Irrilevante, poi, sia
giuridicamente, sia di fatto, la circostanza che della Commissione non
facciano parte tecnici designati dalle associazioni dei concedenti a
miglioria e dei miglioratari al posto di quelli delle associazioni dei
concedenti in affitto e degli affittuari. L'art. 7, stabilendo che le
norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, si estendano ai rapporti
considerati solo "in quanto applicabili", esclude il pericolo di
commistione di rapporti diversi temuto dall'ordinanza di rimessione.
E quanto, infine, alla "devisione di fondo" che la stessa ordinanza
imputa al legislatore, la difesa delle parti sostiene che questa
censura prescinde dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, che
consente di porre limiti alla proprietà al fine di assicurarne la
funzione sociale e di renderla possibile a tutti ed è basata
sull'erronea premessa che la legge si applichi a tutti i rapporti di
miglioria, laddove essa vuol regolare soltanto quelli nei quali le
posizioni originarie delle parti si siano sostanzialmente trasformate,
imprimendo al diritto del colono alle migliorazioni una consistenza ben
diversa da quella originaria.
12. - È intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di intervento
depositato il 12 giugno 1964, l'Avvocatura, dopo aver esposto l'iter
legislativo che ha portato alla legge impugnata, respinge la tesi
adombrata dal Pretore di un eccesso di potere legislativo che
vizierebbe l'intera legge, non raffigurandosi a suo avviso, nel caso in
esame, nessuno di quegli elementi che la dottrina la quale ritiene
possibile un sindacato siffatto da parte della Corte, considera
necessari. Del resto il Pretore non avrebbe preso in considerazione
alcuno di questi elementi, ma avrebbe posto soltanto il problema se sia
corretto, volendosi far luogo a espropriazione, seguire una via diversa
da quella tradizionale dell'istituto. Per l'Avvocatura
all'espropriazione si potrebbe pervenire attraverso vie diverse e non
coincidenti, sempre che i principi costituzionali che regolano
l'espropriazione e tutelano i diritti della proprietà privata siano
osservati.
Quanto alle singole questioni di costituzionalità l'Avvocatura
osserva:
Art. 1. Non sussiste il contrasto con l'art. 3 della Costituzione
perché, come risulta dal secondo comma di questo articolo, il
legislatore ha identificato i rapporti di miglioria, che intendeva
regolare, sulla base di un denominatore comune, non sottoponendo
perciò a una stessa disciplina situazioni sostanzialmente diverse.
Tale contrasto non sussiste nemmeno sotto il profilo di una diversità
di trattamento tra soggetti di un comune rapporto enfiteutico e
soggetti di rapporti miglioratizi; 1) perché se l'enfiteuta può
affrancare il fondo dopo venti anni, nei casi disciplinati dalla legge
impugnata il miglioratario deve avere il possesso del fondo da oltre
trent'anni; 2) perché non si vedrebbe contrasto alcuno con la
Costituzione nella norma la quale sottrae alla volontà dei privati,
per affidarla a organi amministrativi tecnici, la determinazione del
canone base della misura del capitale di affranco. Né sussisterebbe il
contrasto con l'art. 41 della Costituzione: la compressione
dell'iniziativa economica privata si verifica in ogni caso di
espropriazione e la questione si ridurrebbe ad accertare se sussistano
o meno motivi di interesse generale, la presenza dei quali non sarebbe
dubbia nel caso in esame. A giustificazione della dichiarata
perpetuità dei rapporti risolvibili ad nutum o previo preavviso,
l'Avvocatura sostiene che il legislatore avrebbe qui considerato non
già l'eventualità della cessazione più o meno prossima del rapporto,
quanto il tempo in cui è sorto il rapporto medesimo, probabilmente
perché all'origine di questi rapporti di miglioria sarebbero state
diffusissime le caratteristiche proprie dei rapporti enfiteutici
modificate poi a proprio favore dai concedenti. Nemmeno può lamentarsi
la violazione dell'art. 42 perché non può ricavarsi l'inesistenza di
un serio indennizzo dal fatto che il canone equo, base del capitale di
affranco, sia fissato secondo i criteri determinati dalla legge.
Art. 4. Dei due aspetti che la preferenza riservata al
miglioratario di fondi suscettibili di utilizzazione edilizia presenta
uno nei confronti di miglioratari di fondi non divenuti edificatori,
l'altro nei confronti del concedente, meriterebbe considerazione
soltanto quest'ultimo. Ma tuttavia sarebbe superabile, o interpretando
la legge nel senso che essa escluda dalla sua applicazione i rapporti
miglioratizi aventi ad oggetto terreni edificatori o sostenendo che il
plusvalore così determinato non costituirebbe un'accessione del
diritto di proprietà. L'ulteriore censura mossa a questo articolo in
riferimento al fatto che i criteri per la determinazione del canone
sarebbero quelli stabiliti dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, per la
determinazione dei canoni di affitto, è superata quando si consideri e
che questa legge è estesa ai casi in esame in quanto applicabile e che
la legge impugnata pone altri criteri che le Commissioni devono tener
presenti. Nemmeno fondata la censura che la legge abbia previsto
Commissioni provinciali e non una sola Commissione competente per tutta
la Regione laziale; quel che il Pretore afferma circa la diversità dei
rapporti anche in relazione alle diverse zone del Lazio
giustificherebbe anzi la previsione legislativa di Commissioni
provinciali. L'Avvocatura ritiene infondati i vizi, sempre dell'art. 4,
in relazione agli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione. È
infondato il presupposto dal quale il Pretore muove: e cioè che il
potere decisorio sia stato trasferito alle Commissioni: il giudice
eserciterebbe sempre il controllo sulla legittimità delle
determinazioni delle Commissioni, disapplicandole se le ritiene
illegittime, e sarebbe libero, sia pure entro il limite stabilito dalle
Commissioni, di ricavare da qualsiasi altra fonte il suo convincimento
circa l'equità del canone di affranco. Inoltre non si determinerebbe
nel caso un conflitto tra un atto amministrativo e un atto del giudice,
perché è il legislatore a fissare la misura di equità del canone,
dettando una disciplina di carattere generale atta a garantire che il
canone si formi entro giusti limiti e affidandone ad organi tecnici
l'identificazione nel rispetto di criteri orientativi ben determinati.
Art. 5. Non può ritenersi violato l'art. 97 della Costituzione
perché i due esperti in materia agraria siano designati dalle
organizzazioni dei proprietari di fondi locati e dalle organizzazioni
di affittuari: il carattere di esperti non si acquista ne si perde in
funzione delle fonti della loro designazione; e inoltre la formula è
tale da assicurare che essi siano esperti non soltanto di una parte
della materia agraria. I principi di democraticità e di rappresentanza
sarebbero soddisfatti dalla circostanza che la legge prevede che le
Commissioni siano integrate da due rappresentanti di ciascuna delle due
categorie interessate.
Quanto all'infondatezza della incostituzionalità del rinvio alla
legge 567 del 1962, fatto nell'art. 7, l'Avvocatura si richiama alle
considerazioni esposte in riguardo agli artt. 4 e 5 della legge
impugnata.
13. - Nel corso di un procedimento civile davanti al Pretore di
Sora vertente tra Giovanni La Rocca e il Beneficio Parrocchiale di S.
Restituta, il convenuto eccepì l'illegittimità costituzionale della
legge 25 febbraio 1963, n. 327, e in particolare degli artt. 4, 5 e 7,
nonché della legge 12 giugno 1962, n. 567, e particolarmente degli
artt. 2 e 5. Il Pretore ha ritenuto manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale della legge 12 giugno 1962, n.
567, non quella della legge n. 327 del 1963 e in conseguenza ha sospeso
il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte. Dopo le rituali
notificazioni e comunicazioni, l'ordinanza è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 26 settembre 1964. Nell'ordinanza si
sostiene che la legge intendendo "convertire un semplice diritto di
obbligazione, quale è il pagamento delle migliorie in titolo di
acquisto della proprietà terriera attraverso la fictio iuris di
un'improvvisata e abnorme enfiteusi", sarebbe in contrasto con l'art. 3
della Costituzione. In particolare tale contrasto si profilerebbe per
l'art. 1 della legge, il quale impone una identica disciplina per
situazioni diverse, senza tener conto né della sostanziale diversità
esistente tra le varie forme dei rapporti di miglioria, né del loro
momento genetico.
L'art. 4 sarebbe in contrasto con gli artt. 42, secondo comma,
della Costituzione e 834 del Codice civile perché sancirebbe una vera
e propria espropriazione del fondo senza il concorso di questi tre
elementi essenziali: a) il pubblico interesse: l'espropriazione
avverrebbe a esclusivo vantaggio del miglioratario e senza conseguire i
fini di generale interesse che sono il presupposto della
espropriazione, non essendo prevista alcuna sanzione per chi, divenuto
enfiteuta ope legis, si disfaccia del fondo, lo adibisca a un uso
diverso dalla coltura, lo ceda come area edificatoria; b) la legale
dichiarazione di pubblica utilità e la possibilità dell'espropriato
di ricorrere ai normali mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento,
con violazione anche dell'art. 24, primo e secondo comma, della
Costituzione; c) il pagamento di una giusta indennità: l'espropriato
non può adire l'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt.
33 e 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, né impugnare le
determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali in contrasto con
l'art. 113 della Costituzione. Inoltre non sono stabiliti criteri -
come ad esempio l'ubicazione e la natura a volte di suolo edificatorio
del suolo affrancando -, che consentano la determinazione di un equo
indennizzo.
Le parti non si sono costituite e il Presidente del Consiglio non
è intervenuto.
14. - Le stesse questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate davanti al Tribunale di Frosinone in un giudizio vertente tra
la sig.na Ida Paolucci e altri e il signor Ferrazzoli. Il Tribunale,
che le ha ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, con
ordinanza 13 maggio 1964 ha sospeso il giudizio e ha trasmesso gli atti
a questa Corte. Dopo le rituali notificazioni e comunicazioni
l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 dell'11
luglio 1964.
I motivi che il Tribunale adduce a sostegno dell'impugnata
costituzionalità degli artt. 1, 5 e 7 della legge sono nella sostanza
quelli medesimi addotti dal Pretore di Alatri ai quali è sufficiente
perciò fare riferimento.
Nel giudizio si è costituito il signor Luigi Ferrazzoli
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Abbamonte, il quale, a
sostegno della fondatezza delle questioni sollevate, ha richiamato le
argomentazioni svolte nel giudizio di legittimità costituzionale
promosso con l'ordinanza del Pretore di Alatri. Si sono pure costituiti
i signori Ida Paolucci, Amedeo Ottaviani, Maria Poli, rappresentati e
difesi dagli avvocati Mario Diana e Antonio Putzolu, i quali nelle
deduzioni depositate il 10 giugno 1964 hanno riproposte le medesime
argomentazioni svolte nelle deduzioni depositate nel giudizio promosso
dal Pretore di Alatri.
15. - Il Tribunale di Frosinone nel giudizio vertente fra il sig.
Severino Fiorini e il signor Giovanni Ceci ha emesso in data 8 giugno
1964 una identica ordinanza, che, notificata e comunicata alle parti,
è stata pubblicata nel n. 212 del 29 agosto della Gazzetta Ufficiale.
Davanti alla Corte si è costituito il sig. Severino Fiorini,
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Diana. Nelle deduzioni
depositate il 29 giugno 1964 la difesa sostiene in favore della non
fondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, le
stesse tesi, in sostanza, che sono state avanzate negli altri giudizi
davanti a questa Corte. In particolare essa respinge la tesi della
violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione da parte dell'art. 1
della legge rispettivamente perché le situazioni che il legislatore ha
tenuto presente sono identiche e perché l'art. 42 garantisce
l'indennizzo per il caso di espropriazione della proprietà privata,
non già per gli altri di limitazione o modificazione del suo
godimento. Non avrebbero fondamento nemmeno le censure mosse alla legge
per il regolamento dato alla determinazione del canone e quindi del
capitale di affrancazione: questa determinazione atterrebbe alla
esecuzione della legge non già al suo principio informatore e non
avrebbe perciò rilievo costituzionale. Inoltre una volta sottoposti i
contratti a miglioria alle norme che regolano l'enfiteusi si sarebbe
dovuto, ad avviso della difesa, disporre anche la modificazione del
canone da corrispondere al concedente ripristinando l'obbligatoria
commutazione in canone fisso della corresponsione di quote del prodotto
già imposto dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, modificata soltanto
dalla legge citata n. 998 del 1925. E sempre sul fondamento di questa
legge si dovrebbe considerare che il prezzo di affrancazione non può
essere calcolato sulla base delle prestazioni corrisposte prima che si
determinasse il canone enfiteutico, in forza di un rapporto precario
che non può confondersi con quello perpetuo.
16. - Anche in un procedimento davanti al Pretore di Veroli sono
state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale della
legge de qua, per altro, non in tutto identiche alle altre fin qui
riferite. Il Pretore ne ha respinto alcune ritenendole manifestamente
infondate, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le
altre e ha sospeso in conseguenza il giudizio, trasmettendo gli atti a
questa Corte. L'ordinanza emessa il 15 maggio 1964 è stata notificata
alle parti e al Presidente del Consiglio, comunicata ai Presidenti dei
due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169
dell'11 luglio 1964.
Il Pretore ritiene che il legislatore si sia in primo luogo
proposto il fine di introdurre anche nel contratto a miglioria
l'istituto dell'equo canone "giustamente preoccupato di perequare i
rapporti ad meliorandum in un sistema di coordinamento dell'iniziativa
privata secondo principi di libertà e di socialità" ma che in
aggiunta a questo abbia sancito la trasferibilità della terra al
coltivatore non già mediante gli strumenti previsti per il latifondo e
la proprietà assenteista, ma mediante un sistema non preveduto dalla
Costituzione, vale a dire quello di imporre d'imperio la conversione
del contratto di miglioria precaria in quello di miglioria perpetua
sottoponendo poi questa alla disciplina dell'enfiteusi, raggiungendo
così con una sorta di ficta lex il fine di privare il concedente della
proprietà del fondo a favore del coltivatore, al di fuori
dell'istituto dell'espropriazione.
Viceversa il fine avrebbe dovuto essere raggiunto con più
appropriate disposizioni legislative che avessero tenuto conto di
quanto dispone l'art. 44 della Costituzione, il quale vuole che i
limiti alla proprietà terriera privata si commisurino alla estensione
di essa, laddove le indiscriminate e incontrollate affrancazioni
disposte dalla legge avranno per effetto di privare del tutto il
concedente della sua proprietà senza riguardo alcuno alla maggiore o
minore estensione di questa. Inoltre il fondo viene trasferito al
coltivatore senza i limiti e i controlli necessari - per il principio
di socialità - ad assicurare che il fondo stesso sia migliorato e
coltivato dalla famiglia colonica e non fatto oggetto di speculazione.
Infine, la legge avrebbe frustrato il principio del libero ricorso alla
tutela giurisdizionale da parte del concedente, disponendo che le
decisioni della Commissione tecnica provinciale siano da considerare
vincolative per l'autorità giudiziaria.
Di qui la violazione da parte degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge
25 febbraio 1963, n. 327, dei principi di socialità e di garanzia
della proprietà (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione) e dell'istituto
dell'espropriazione (artt. 42 e 43 della Costituzione), la violazione
da parte degli artt. 1, 2 e 3 del principio di eguaglianza (art. 3
della Costituzione), la violazione da parte dell'art. 4, secondo comma,
degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione; la violazione da parte degli
artt. 4 e 7 degli artt. 24, 97, 101 e 113 della Costituzione.
Tutte codeste violazioni sono ampiamente ragionate dal Pretore. Ai
fini della discussione tuttavia è sufficiente richiamare quanto segue.
Non sono diverse da quelle, già ricordate, delle altre ordinanze, le
argomentazioni del Pretore di Veroli circa la compressione o
addirittura la eliminazione della iniziativa economica privata,
segnatamente mediante l'immediata affrancabilità del fondo, o circa la
contraddittorietà nella quale la legge s'involge, equiparando i
rapporti a miglioria a quelli di enfiteusi, ma modificando in melius la
disciplina di questa nei confronti di quelli; o le altre relative alla
violazione del principio di eguaglianza che la stessa disciplina di
rapporti tanto diversi comporterebbe. In particolare su questo punto il
Pretore sottolinea che nel territorio di Veroli, il concedente, per
contratto o per consuetudine, partecipa in misura eguale o nella misura
di un terzo all'impianto, sicché non sarebbe conforme al principio di
eguaglianza, regolare sullo stesso metro l'ipotesi nella quale
concedente e utilista stanno di norma sullo stesso piano per quanto
riguarda i miglioramenti con impianto di culture arboree, e gli altri
nei quali il concedente ha dato un terreno incolto o già in parte
migliorato e così via. La quale disparità di trattamento si
verificherebbe anche in riguardo all'art. 2 che consente a certe
condizioni di cumulare ai fini del possesso ultratrentennale i rapporti
dei miglioratari precedenti con quello dell'attuale miglioratario,
perché anche questa norma non terrebbe conto che le migliorie possono
essere state eseguite in partecipazione tra colono e concedente:
sicché se il presupposto della legge è che la terra debba acquisirsi
a chi l'ha migliorata, il proprietario risulterebbe spogliato del
"concorrente pari diritto per l'apporto di sostanziali e permanenti
migliorie al fondo prima o durante il possesso attuale del colono o in
concorso col medesimo". Risulterebbe cioè, prosegue il Pretore,
usurpato a totale beneficio del colono l'effetto caratterizzante la
causa del contratto a miglioria, cioè l'acquisizione in piena
proprietà al coltivatore del fondo migliorato anche da altri, - e per
giunta, senza corrispettivo. Quanto alla determinazione dell'equo
canone, mentre il Pretore ritiene infondate le censure mosse all'art.
4, primo comma, della legge, che a suo avviso mira a ridurre a equità
il rapporto di miglioria, ritiene, viceversa, contrario agli artt. 3,
41 e 42 della Costituzione questo modo di determinazione del canone per
l'ulteriore determinazione del capitale di affranco, sia perché anche
qui la disciplina della legge si applica a rapporti i più vari, sia
perché, assumendo in sostanza il capitale di affrancazione la figura
dell'indennizzo, la norma non rispetterebbe i principi che in materia
di espropriazione sono dettati dall'art. 42 della Costituzione.
Non ritiene fondate il Pretore le censure mosse agli artt. 4 e 5
della legge in relazione agli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione,
e nemmeno quella mossa all'art. 5 per il fatto che quest'articolo non
ammetterebbe alcun rimedio contro le decisioni della Commissione
tecnica provinciale, dovendosi ritenere ammessa anche in questi casi
l'impugnativa davanti alla Commissione centrale presso il Ministero
dell'agricoltura prevista dall'art. 5 della legge n. 567 del 1962,
richiamata del resto in quanto applicabile, dall'art. 7 della legge
impugnata. Tuttavia, ad avviso del Pretore, la legge avrebbe mancato di
integrare con i rappresentanti delle categorie interessate la detta
Commissione centrale, da che deriverebbe viziato l'art. 7, nel richiamo
che fa alla legge n. 567 del 1962 senza disporre detta integrazione, in
relazione all'art. 97 della Costituzione e in relazione ai principi di
democraticità e rappresentanza delle categorie interessate e del
giusto procedimento amministrativo. Inoltre la legge non avrebbe
disposto un idoneo rimedio giurisdizionale contro gli atti
amministrativi della Commissione violando gli artt. 113, primo e terzo
comma, e 24 della Costituzione. Vi sarebbe, infatti, ad avviso del
Pretore, una categoria di diritti e di interessi, quelli attinenti al
giusto indennizzo o capitale di affrancazione in relazione all'esatto
adempimento dei criteri di liquidazione -, che resterebbe priva di ogni
tutela giurisdizionale. Non sarebbe infatti sufficiente e idonea tutela
quella che l'art. 15 della legge n. 567 del 1962 assicura davanti alle
Sezioni specializzate, perché limitata nell'ambito del giudizio
tecnico delle Commissioni, entro i limiti minimi e massimi da esse
stabiliti, senza alcuna possibilità per l'organo giurisdizionale di
sindacare l'operato delle Commissioni in ordine all'applicazione dei
criteri di liquidazione con violazione dell'art. 101, che vuole i
giudici soggetti alla legge, fa loro obbligo cioè di ricercare solo
nella legge le norme concrete da applicare. Ricorrerebbe inoltre la
violazione dell'art. 113, secondo comma, della Costituzione, - la
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata per
determinate categorie di atti -, perché al giudice sarebbe interdetto
- dipendendo la decisione della causa dalla valutazione dell'organo
amministrativo -, di ricavare il suo convincimento sull'equità del
canone da altre parti che non sia l'atto amministrativo.
17. - Si è costituita la signora Anita Santoro vedova Arci
rappresentata e difesa dall'avv. Abbamonte che nelle deduzioni
depositate il 25 luglio 1964 fa riferimento alla difesa svolta nel
giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Alatri 28 marzo 1964.
Si sono anche costituiti i signori Raffaele, Italo, Umberto e
Giovanni Marcoccia, coloni miglioratari rappresentati e difesi dagli
avvocati Mario Diana e Antonio Putzolu.
Nelle deduzioni depositate il 10 giugno 1964 i difensori sostengono
in primo luogo che il rapporto regolato dalla legge è un rapporto
storicamente e giuridicamente ben determinato e inconfondibile, - pure
se nato in termini diversi - essendo identica a tutti i casi l'esigenza
sociale che la legge ha voluto soddisfare che è quella cioè di
adeguare la definizione giuridica dei rapporti di miglioria in uso nel
Lazio alla loro effettiva consistenza economico-sociale, quale si è
venuta formando nel tempo per effetto dell'apporto, a volte esclusivo,
sempre di gran lunga prevalente, del miglioratario. Non si potrebbe
sostenere perciò che la dichiarazione di perpetuità, che verrebbe a
riconoscimento di una esigenza di giustizia, eluda le norme
costituzionali; l'art. 42 della Costituzione, del resto, attribuisce al
legislatore il potere di determinare "i modi di acquisto e i limiti
della proprietà privata" limiti che si riferiscono alla proprietà
nella sua consistenza, non soltanto all'uso o al godimento. Né
sussisterebbe la disparità di trattamento tra enfiteuti e
miglioratari: l'eguaglianza tra gli uni e gli altri, rispetto alla
determinazione del capitale di affranco è assicurata dalla base comune
rappresentata dall'entità del canone dovuto rispettivamente nei due
rapporti; la fissazione di una durata minima ventennale e la sanzione
per il caso di mancato adempimento dei miglioramenti, che sono previsti
per il rapporto di enfiteusi, sono qui superflui perché la
dichiarazione di perpetuità è subordinata all'avvenuta esecuzione
delle migliorazioni previste dall'uso locale e all'ultratrentennale
possesso del fondo.
Altre argomentazioni svolte dalla difesa non sono sostanzialmente
diverse da quelle già esposte in altri giudizi e già riferite.
18. - Memorie sono state depositate dall'Avvocatura generale dello
Stato e dalle difese della signora Adelaide Di Fabio in Ceccacci, dei
signori Giovanni Calabrese e altri, Ida Paolucci e altri, Raffaele,
Italo, Umberto e Giovanni Marcoccia e della signora Bianca Di Fabio e
altri, rispettivamente il 10 maggio e il 13 maggio scorsi.
19. - All'udienza del 26 maggio 1965 i giudizi promossi con le
varie ordinanze indicate in epigrafe sono stati congiuntamente discussi
e le difese delle parti costituite hanno svolto e illustrato le tesi
prospettate nei rispettivi scritti defensionali.
20. - Il 26 maggio 1965 la Corte ha emesso un'ordinanza con la
quale, riuniti i giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, ha richiesto al
Ministero dell'agricoltura e foreste di fornire "dati ed elementi sulla
situazione dei rapporti di colonia migliorataria, comunque denominati e
comunque costituiti, nelle Provincie del Lazio". Il Ministero ha
risposto alla richiesta della Corte inviando una relazione, datata 9
ottobre 1965 e depositata l'11 dello stesso mese nella cancelleria.
21. - Con riferimento a questa relazione, la difesa della signora
Bianca Di Fabio e altri proprietari concedenti ha depositato il 20
gennaio 1966 una "nota aggiunta", nella quale, corrette talune a suo
avviso inesattezze dei dati forniti dal Ministero, sostiene la tesi che
la relazione, distinguendo tra provincie di Roma e Viterbo da un lato,
di Frosinone e Latina dall'altro, e distinguendo ancora nell'ambito di
questi due raggruppamenti, vari tipi di contratto di miglioria,
fornirebbe la riprova dell'assunto che la legge impugnata non ha
rispettato il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 della
Costituzione.
22. - Anche la difesa di un'altra proprietaria concedente la
signora Adelaide Di Fabio in Ceccacci ha depositato il 20 gennaio 1966
una memoria aggiunta, nella quale ribadisce la tesi del carattere
associativo e personale, nonché parziario-precario della colonia, e
specialmente di quella parziaria precaria miglioratizia, che
escluderebbe la possibilità di una qualsiasi dichiarazione di
perpetuità e affrancabilità; contesta l'obbiettività e rileva lacune
dei dati e degli elementi forniti dal Ministero dell'agricoltura e
foreste, i quali, tuttavia, per altro verso, confermerebbero
l'esattezza delle tesi sostenute dalla difesa della parte privata;
allega copie fotostatiche di scritture stipulate negli anni 1812, 1845,
1869, 1884, 1922, 1930, 1932, 1936, che regolano concessioni di terreni
con piantagioni arboree in atto, delle quali la metà o altra frazione
del relativo valore risulta sempre di proprietà del concedente, e
nelle quali è sempre affermato il diritto personale di credito del
colono e la risolvibilità del rapporto, ad nutum o previa disdetta.
Dei medesimi contratti ora ricordati la difesa ha depositato anche gli
originali o copie autentiche.
23. - La difesa dei coltivatori concessionari ha depositato una
seconda memoria in data 19 gennaio 1966. In essa vengono ribadite le
tesi già fatte valere nelle precedenti difese scritte e nella
discussione del 26 maggio 1965, secondo le quali tra i vari tipi di
colonia migliorataria sussisterebbe un denominatore comune, economico,
sociale e storico, che il legislatore ha preso in considerazione per
sottoporre a un identico trattamento giuridico tutti i rapporti
considerati.
Con riferimento poi alla più volte ricordata relazione
ministeriale, la difesa dei coloni contesta le illazioni giuridiche che
la medesima relazione trae, segnatamente per la Provincia di Frosinone,
dall'attuale regolamento delle colonie miglioratarie, perché
occorrerebbe, a suo avviso, per mente alle origini storiche di queste,
che dovettero essere identiche a quelle da cui hanno preso vita le
colonie perpetue. Le distinzioni, perciò, che oggi si possono fare
sotto l'aspetto strutturale, non sono convalidate dall'origine storica
dell'istituto. L'esclusione, pertanto, dei rapporti formatisi
recentemente dall'ambito di efficacia della legge impugnata sarebbe
"soltanto un omaggio alle loro attuali apparenze formali" e un premio
alle maliziose trasformazioni apportate dai concedenti. La
costituzione, infatti, dei rapporti nelle forme attuali deve essere
stata preceduta dalla costituzione di colonie miglioratarie, dirette
alla trasformazione del suolo, "perpetue o ad longum tempus"
sostituite, soltanto a trasformazione realizzata, dal nuovo tipo di
contratto.
24. - All'udienza del 2 febbraio 1966 le parti hanno brevemente
illustrato le rispettive tesi defensionali. Considerato in diritto :
1. - Poiché i giudizi, già riuniti con l'ordinanza della Corte n.
47 del 26 maggio 1965, riguardano le medesime questioni di legittimità
costituzionale, la Corte li decide con unica sentenza.
2. - La principale censura di incostituzionalità mossa alla legge
25 febbraio 1963, n. 327, dalle varie ordinanze di rimessione, profila
un contrasto dei vari articoli di essa con l'art. 3 della Costituzione,
cioè col principio della parità di trattamento o dell'eguaglianza di
fronte alla legge consacrato in quell'articolo. I riferimenti ad altri
precetti costituzionali hanno, nella motivazione della non manifesta
infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate, un rilievo
assai minore o secondario e, comunque, si connettono sempre con quella
principale censura, sulla quale, perciò, deve portarsi in primo luogo
l'esame della Corte.
Ora, la Corte ritiene che l'asserito contrasto con l'art. 3 non
sussista in relazione alle disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge
25 febbraio 1963, n. 327.
Vero è che il principio di eguaglianza è stato costantemente
interpretato dalla Corte, come sottolineano le difese dei proprietari
concedenti, non soltanto nel senso che il legislatore ordinario non
possa introdurre discriminazioni secondo il sesso, la razza, la lingua,
la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali o sociali
dei cittadini, ma anche nell'altro che esso è tenuto altresì a non
assoggettare a uno stesso trattamento situazioni obbiettivamente
diverse; senonché, la Corte ritiene che le norme impugnate non abbiano
violato il principio di eguaglianza nemmeno sotto questo secondo
profilo.
L'art. 1 parla sì di "rapporti a miglioria... comunque denominati
o comunque costituiti", ma non si limita a questa generica
individuazione dell'oggetto della normativa. La fattispecie legale è,
infatti, assai più determinata e circostanziata, perché riguarda non
già tutti i rapporti a miglioria, ma quelli tra essi "nei quali il
coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trent'anni" e a questo
fondo "abbia apportato migliorie in conformità dell'uso locale o della
convenzione". Ne consegue che restano fuori della sfera di applicazione
della legge, da un lato quei rapporti di miglioria perpetui, già
esattamente individuati dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla
dottrina, assimilati di regola alla enfiteusi e assoggettati, per
quanto attiene all'affrancazione del canone, alla disciplina dettata
dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, dall'altro le colonie parziarie con
clausola migliorataria (art. 2164 del Codice civile), il carattere
associativo delle quali non ricorre di regola nei rapporti oggetto
della legge impugnata. Un'ulteriore determinazione è offerta poi dalla
definizione del rapporto di miglioria contenuta nel secondo comma,
dell'art. 1, giusta la quale i rapporti di miglioria, in conformità
del resto agli antichi usi locali in osservanza nelle Provincie
laziali, sono quelli nei quali la "miglioria" consiste nell'impianto di
colture arboree e arbustive con o senza fabbricati rurali, o gli altri
nei quali il coltivatore, al luogo di obbligarsi a introdurre nel fondo
le "migliorie", abbia pagato il valore di quelle già esistenti al
proprietario concedente o al miglioratario nel luogo del quale
subentri. Né importa l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 la
disposizione dell'art. 2, la quale stabilisce che la durata del
rapporto del miglioratario del fondo si cumula, ai fini del periodo
trentennale, necessario perché il rapporto sia considerato perpetuo,
con quella dei rapporti dei miglioratari precedenti, tutte le volte che
ci sia stata cessione del contratto a qualsiasi titolo o quando il
miglioratario abbia pagato, all'atto dell'ingresso nel fondo, il valore
delle migliorie.
Non si può certo negare che vi sia diversità tra la situazione di
colui che abbia - egli e la sua famiglia - dissodato e migliorato un
terreno nudo e colui che, invece, subentri nel rapporto di miglioria
nei modi e alle condizioni ora indicate, ma non sembra alla Corte che
il legislatore - configurando come presupposto dell'applicazione della
legge la "situazione obbiettiva" del fondo durata trent'anni immutata,
pur nel susseguirsi di coltivatori gli uni agli altri, pur cioè nel
mutare della "situazione soggettiva" -, abbia oltrepassato i limiti di
quella discrezionalità che gli spetta nell'individuazione di categorie
e di situazioni o nella configurazione della fattispecie,
discrezionalità che non può essere sottoposta all'esame di questa
Corte senza trasformare il giudizio di legittimità costituzionale in
giudizio di merito.
Né può dirsi che le disposizioni esaminate, trasformando in
perpetui rapporti che non sono perpetui, novando, cioè, la natura del
diritto del miglioratario da personale in reale, abbiano violato l'art.
41 della Costituzione, che proclama la libertà dell'iniziativa
economica privata. Le censure che le ordinanze muovono alla legge sotto
questo profilo, si fondano erroneamente sul carattere associativo dei
rapporti in questione e sulla funzione direttiva che in questa
"associazione" spetterebbe al concedente. In realtà i rapporti di
miglioria contemplati dalla legge non sono rapporti associativi come lo
sono le colonie parziarie; in essi la gestione dell'azienda è del
colono miglioratario; l'apporto del concedente raro e limitato alla
fornitura di quanto o di parte di quanto è necessario al primo
impianto di vigneti e di uliveti (il tipo di "migliorie" di gran lunga
prevalente), o di concimi e di anticrittogamici; ne le norme di buona
conduzione del fondo, ora genericamente ora specificamente indicate
nella convenzione o stabilite dall'uso locale, possono essere
interpretate come direttive che il concedente ha facoltà di impartire
di volta in volta, ma sono clausole del contratto, che il miglioratario
è tenuto ad osservare per il buon andamento delle coltivazioni arboree
o arbustive, e l'inosservanza delle quali può condurre alla soluzione
del rapporto.
3. - Né è fondata la censura mossa all'art. 3, secondo il quale,
in deroga all'art. 971 del Codice civile, l'affrancazione può
esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della legge.
Anche, qui l'art. 3 della Costituzione non è richiamato
esattamente. La ratio della norma dell'art. 971, primo comma, del
Codice civile, si ritrova nella circostanza che l'enfiteuta deve avere
messo a coltura il fondo prima di poterlo affrancare. Ora, nel caso dei
rapporti di miglioria previsti dalla legge impugnata, la "miglioria"
del fondo costituisce il presupposto sostanziale e temporale
dell'affrancazione, la quale, in tanto può aver luogo immediatamonte
dopo l'entrata in vigore della legge, in quanto i fondi sono stati già
"migliorati", sia il miglioramento opera del coltivatore che abbia
detenuto il fondo per oltre trenta anni, sia, viceversa, opera dei
coltivatori tutti che si sono succeduti nel fondo e che, ciascuna
volta, hanno fatto proprio il "miglioramento".
4. - Fondata, invece, è l'eccezione di incostituzionalità degli
articoli 4 e 5 della legge, i quali stabiliscono i criteri e la
procedura per la determinazione della quota di prodotto del concedente
o del canone a lui spettante ai fini di stabilire l'ammontare del
capitale di affrancazione. In effetti, le norme contenute in questi
articoli, introducendo una particolare disciplina dei rapporti che la
legge medesima assimila nell'art. 1 ai rapporti enfiteutici, esemplata
su quella stabilita dalla legge 12 giugno 1902, n. 567, a tutt'altro
fine, per la determinazione, cioè, dell'equo canone per l'affitto di
fondi rustici, introduce una disparità di trattamento tra proprietari
di fondi enfiteutici, proprietari di fondi concessi a miglioria
perpetua, assimilata, come si è visto, all'enfiteusi, e proprietari
rientranti nella particolare categoria configurata dalla legge, e a
danno di questi ultimi. La latitudine dei criteri stabiliti dall'art. 3
della legge alla quale si rinvia, non è sufficiente per impedire che
si verifichi questa diversità di trattamento, perché essi per la
maggior parte non sono idonei e quindi non sono applicabili alla
fattispecie legislativa oggetto dell'esame della Corte. Il legislatore
non può, senza evidente arbitrio, e perciò, senza incorrere nella
violazione del principio di eguaglianza, attribuire una qualificazione
giuridica a un rapporto nel presupposto che esso corrisponda nella sua
sostanza a quella e, nello stesso tempo, assoggettare il rapporto così
qualificato a una disciplina affatto diversa.
D'altra parte, codesta diversificata disciplina introduce
nell'ambito degli stessi rapporti che vuole regolare, una disparità
nemmeno essa sanata dai criteri posti dall'art. 3 della legge 12 giugno
1962, n. 567, pur nella latitudine consentita dalla fissazione di
limiti minimi e massimi, perché essa non tiene conto della particolare
natura dei rapporti a miglioria e delle peculiarità e varietà loro.
Ne questo vizio della legge è eliminato dall'obbligo fatto alle
Commissioni di osservare gli ulteriori criteri introdotti dall'art. 4.
Quest'articolo, infatti, stabilisce che le Commissioni devono tener
conto del trasferimento degli oneri fondiari a carico del
miglioratario, nonché delle parti di reddito relative alla quota dei
miglioramenti spettante al miglioratario: due criteri che, lungi dal
consentire l'adeguamento della disciplina dell'affrancazione alla
realtà dei rapporti a miglioria, incidono gravemente sulla
determinazione delle quote di prodotti o del canone dovuto al
concedente, a danno di costui.
La difesa dei proprietari concedenti ha sostenuto che il sistema
posto dalla legge si risolve in una violazione del terzo comma
dell'art. 42 della Costituzione, vale a dire in una espropriazione
senza indennizzo. L'Avvocatura non ha negato che, nel caso in esame,
si possa essere di fronte a una espropriazione, ma ha anche affermato
che non è escluso che l'espropriazione possa essere disposta in forme
diverse da quelle ordinarie. Ma, a presciolere dalla fondatezza di
questa impostazione, che non è necessario verificare in questa sede,
sta di fatto che la disciplina dell'affrancazione delle migliorie fatta
nei modi previsti dalla legge, può portare, e in casi non marginali,
né eccezionali, a una sostanziale espropriazione senza un adeguato e
razionale indennizzo.
5. - Cadendo il sistema posto dagli artt. 4 e 5 della legge
impugnata, restano assorbite le questioni di legittimità
costituzionale prospettate con riguardo alla composizione e ai poteri
delle Commissioni, questioni già, del resto, per la maggior parte
esaminate da questa Corte e dichiarate non fondate (sentenza n. 40 del
13 maggio 1964). Viceversa deve dichiararsi per gli stessi motivi che
valgono nei confronti degli artt. 4 e 5, la illegittimità
costituzionale degli artt. 7 e 8, il primo dei quali richiama le norme
contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567, il secondo estende il
sistema della legge "a fondi rustici situati in altra parte del
territorio nazionale". La Corte deve inoltre, in applicazione dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarare l'illegittimità
costituzionale del quinto comma dell'art. 13 della legge 15 settembre
1964, n. 756, recante "Norme in materia di contratti agrari", il quale
dispone: "Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli
elementi della enfiteusi da valutarsi secondo i criteri e nei limiti
fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano
esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto
in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge
anzidetta".
6. - È questione non di legittimità costituzionale, ma di
applicazione della legge e perciò di competenza del giudice del merito
stabilire se l'illegittimità del procedimento di affrancazione
comporti l'applicazione, ai rapporti regolati dalla legge impugnata,
della disciplina posta dal Codice civile per l'affrancazione dei canoni
enfiteutici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute
negli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante
"Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del Lazio";
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel quinto comma
dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante "Norme in
materia di contratti agrari";
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
delle norme contenute negli artt. 1, 2 e 3 della legge 25 febbraio
1963, n. 327, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte