Art. 984 c.c.
Frutti
[1]I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto.
[2]Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
[3]Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva