Art. 990 c.c.
Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario puo' servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva