capo V — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
- Art. 149 — Scioglimento del matrimonio
- Art. 150 — Separazione personale
- Art. 151 — Separazione giudiziale
- Art. 152 — Separazione per condanna penale
- Art. 153 — Separazione per non fissata residenza
- Art. 154 — Riconciliazione
- Art. 155 — In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX
- Art. 155-bis — Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso
- Art. 155-ter — Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
- Art. 155-quater — Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
- Art. 155-quinquies — Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
- Art. 155-sexies — Poteri del giudice e ascolto del minore
- Art. 156
- Art. 156-bis — Cognome della moglie
- Art. 157 — Cessazione degli effetti della separazione
- Art. 158