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sezione II — Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944 — Obbligazione del fideiussore
Art. 1945 — Eccezioni opponibili dal fideiussore
Art. 1946 — Fideiussione prestata da più persone
Art. 1947 — Beneficio della divisione
Art. 1948 — Obbligazione del fideiussore del fideiussore