sezione II — Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione
- Art. 934 — Opere fatte sopra o sotto il suolo
- Art. 935 — Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui
- Art. 936 — Opere fatte da un terzo con materiali propri
- Art. 937 — Opere fatte da un terzo con materiali altrui
- Art. 938 — Occupazione di porzione di fondo attiguo
- Art. 939 — Unione e commistione
- Art. 940 — Specificazione
- Art. 941 — Alluvione
- Art. 942 — Terreni abbandonati dalle acque correnti
- Art. 943 — Laghi e stagni
- Art. 944 — Avulsione
- Art. 945 — Isole e unioni di terra
- Art. 946 — Alveo abbandonato
- Art. 947 — Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso